Supercondominio, delibere preparatorie e giudicato esterno in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 15927 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di supercondominio, il quale viene in essere ipso iure et facto, la validità delle delibere aventi ad oggetto beni comuni si calcola in relazione al numero degli aventi diritto e al valore dell’intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomini titolari di quelle parti comuni. Tuttavia le delibere che risultino subordinate alla successiva approvazione degli altri condomini costituiscono mere decisioni preparatorie, inidonee a ledere in modo concreto e attuale l’interesse del condomino e, dunque, non impugnabili. Il giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, ove non eccepito in quella sede dalla parte interessata, non è deducibile per la prima volta in cassazione, ma è fatto valere con il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ..
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo aveva rigettato la domanda di annullamento di una delibera assembleare adottata nel 2012 da un condominio, proposta da due condomini. Gli attori avevano sostenuto che il condominio convenuto, insieme ad altri due edifici, facesse parte di un supercondominio e che i punti impugnati, avendo ad oggetto beni in comunione con gli altri condomini, potessero essere approvati solo con la partecipazione di tutti i proprietari delle unità facenti capo al supercondominio.
La sentenza veniva impugnata e la Corte d’appello di Palermo respingeva il gravame. Avverso la pronuncia di secondo grado la condomina ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, resistito dal condominio con controricorso. La ricorrente ha depositato anche memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito da una sentenza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato nulla una delibera intercondominiale del 2012 relativa agli stessi argomenti. La Corte ha disatteso la censura richiamando le sezioni unite: l’art. 395, n. 5, cod. proc. civ. configura come motivo di revocazione l’ipotesi che la sentenza sia contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata. Se il giudicato esterno si forma nel corso del giudizio di secondo grado e non è eccepito, la sentenza di appello difforme è impugnabile con la revocazione e non con il ricorso per cassazione. La Corte d’appello non si era pronunciata sull’eccezione e la ricorrente non aveva allegato di averla proposta: la censura è quindi inammissibile.
Il secondo motivo deduceva omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., lamentando che la Corte d’appello avesse ritenuto insussistente il vizio di mancata decisione sul punto 9 dell’ordine del giorno. Il motivo è stato respinto: la pronuncia impugnata ha statuito sul denunciato vizio, escludendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. La stessa ricorrente, peraltro, riconosce che non vi fu alcuna delibera su quel punto, ma una semplice comunicazione dell’amministratore.
Il terzo, quarto e quinto motivo, connessi, denunciavano la carenza di interesse ad agire e la violazione degli artt. 100, 1102, 1120, 1136 e 1138 cod. civ.. La Corte ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, il supercondominio viene in essere ipso iure et facto e che la validità delle delibere sui beni comuni si calcola sul numero degli aventi diritto e sul valore dell’intero complesso. La Corte d’appello, però, non ha negato tale regola: ha affermato che le delibere subordinate alla successiva approvazione degli altri due condomini sono decisioni preparatorie, come tali inidonee a ledere in modo concreto e attuale l’art. 1136 cod. civ.. Quanto al quinto motivo, l’assegnazione a uso esclusivo di un posto auto è stata ritenuta questione assorbita, proprio in ragione della natura preparatoria e non vincolante della decisione.
Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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