Riabilitazione speciale: pena e misura alternativa non valgono come periodo di prova (Cass. pen. Sez. I n. 10013 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, ai fini della concessione della riabilitazione speciale di cui all’art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, il periodo trascorso in esecuzione di pena detentiva o di misura alternativa non rileva nel computo del periodo legale di prova. Il ravvedimento posto a fondamento del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente costante e può essere valutato solo una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà, poiché l’espiazione in regime detentivo o in misura alternativa implica un condizionamento che non consente di apprezzare l’effettivo recupero a un corretto modello di vita. La buona condotta non si identifica con la mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma richiede fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale. Ne deriva l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., non essendovi alcuna irragionevole disparità di trattamento tra situazioni soggettive analoghe.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto la revoca di una misura di prevenzione personale per cessata pericolosità sociale. Su sua istanza, volta ad ottenere la riabilitazione speciale rispetto a una precedente misura di prevenzione, era intervenuto il diniego della Corte di appello, confermato in sede di opposizione.
La Corte territoriale aveva escluso che il periodo trascorso in affidamento in prova e quello in stato di detenzione potessero essere considerati rilevanti in un’ottica riabilitativa, respingendo anche la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il primo e il terzo motivo, per connessione logica. L’art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 richiede due requisiti: uno temporale, costituito dal decorso di tre anni nei casi di pericolosità c.d. generica ovvero di cinque anni in quella qualificata dalla cessazione della misura, e uno sostanziale, ossia la prova costante ed effettiva di buona condotta durante l’intero periodo.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la buona condotta implica una valutazione della personalità fondata non sulla mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma su fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero a un corretto modello di vita (Sez. I n. 8030 del 23.01.2019; Sez. VI n. 5164 del 16.01.2014). Si è precisato che la buona condotta va posta in relazione diretta con le caratteristiche concrete della pericolosità che aveva giustificato la misura, dovendosi distinguere la pericolosità generica da quella qualificata e, all’interno di questa, il diverso livello di collocazione del soggetto nella struttura organizzativa criminale.
In questa cornice la Corte richiama il principio già affermato secondo cui, ai fini della riabilitazione speciale, il periodo trascorso in esecuzione di pena detentiva o di misura alternativa non rileva nel periodo legale di prova, perché il ravvedimento deve essere processualmente certo e storicamente costante e presuppone prove effettive di buona condotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà (Sez. II n. 6744 del 08.01.2020). La ratio è che il semplice trascorrere del tempo non comporta di per sé la concessione del beneficio e il condizionamento conseguente al regime di detenzione, anche in espiazione di misura alternativa, impedisce quella valutazione positiva del comportamento. Non discendono da tale ratio le denunciate violazioni costituzionali, non essendosi alcuna irragionevole disparità di trattamento tra situazioni analoghe.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la motivazione della Corte territoriale è scevra da fratture razionali. Il diniego è stato fondato su due circostanze: dopo la cessazione della prima misura di prevenzione il condannato aveva continuato a delinquere perpetuando le stesse condotte di truffa on line che avevano determinato l’applicazione dell’originaria misura; nel triennio successivo, anche in regime di misura cautelare e detenzione domiciliare, commise diverse condotte integranti il reato di evasione. È quindi corretta la conclusione sull’irrilevanza della sopravvenuta revoca della misura per comportamenti positivi incompatibili con la pericolosità. Infondata è anche la censura sulla mancata attivazione dei poteri istruttori, in assenza di situazioni dubbie o necessitanti di approfondimento. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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