Sequestro probatorio non convalidato dal P.M.: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 1732 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il pubblico ministero dispone la perquisizione e il sequestro di cose pertinenti al reato, senza specificare quali debbano essere sottoposte a vincolo, rimette alla discrezionalità della polizia giudiziaria l’individuazione del presupposto della misura. In tale ipotesi il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria necessita della convalida del pubblico ministero ai sensi dell’art. 355 cod. proc. pen., avente lo scopo di verificare la pertinenza dei beni ai reati contestati. Se oggetto del vincolo siano beni di natura del tutto diversa da quelli descritti nelle imputazioni e nel decreto di perquisizione, l’omessa convalida determina l’illegittimità del sequestro e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Guardia di Finanza sottoponeva a sequestro probatorio, in data 21 marzo 2024, lampade, articoli TV LED e confezioni LED riconducibili a due società e alla loro legale rappresentante, indagata per ricettazione, detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto e frode nell’esercizio del commercio. Il decreto di perquisizione del pubblico ministero, però, indicava come oggetto delle contestazioni provvisorie esclusivamente giocattoli riconducibili a un diverso marchio, estranei ai beni poi effettivamente vincolati.
Il pubblico ministero respingeva l’istanza di dissequestro con decreto del 22 aprile 2024, senza aver previamente convalidato il sequestro. Il GIP del Tribunale di Torino, con ordinanza del 26 giugno 2024, rigettava l’opposizione degli interessati. Le società terze interessate e l’indagata ricorrevano per cassazione deducendo, tra l’altro, la mancanza del decreto di convalida e l’illegittimità del vincolo su beni estranei alle imputazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente accerta un dato pacifico: al sequestro probatorio eseguito dalla Guardia di Finanza il 21 marzo 2024 non è seguito alcun provvedimento di convalida da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 355 cod. proc. pen. Su questa premessa si concentra il primo motivo di ricorso, ritenuto fondato e assorbente.
Il Collegio ricostruisce il perimetro delle contestazioni provvisorie: le condotte addebitate avevano ad oggetto, secondo il decreto di perquisizione del 20 marzo 2024, soltanto giocattoli con un determinato marchio risultato contraffatto. I beni in concreto sequestrati sono invece di tutt’altra natura. Ne deriva una conseguenza processuale netta: se il sequestro avesse riguardato i prodotti descritti nelle imputazioni, nessuna convalida sarebbe stata necessaria, perché l’attività della polizia giudiziaria si sarebbe esercitata su beni già individuati dall’autorità giudiziaria, senza margini di discrezionalità.
Quando invece il sequestro cade su beni di genere diverso, estranei alla contestazione e non indicati nel decreto di perquisizione, esso può essere effettuato, ma necessita del provvedimento di convalida. Tale convalida assolve alla funzione di valutare se i beni sequestrati ad iniziativa discrezionale della polizia giudiziaria siano o meno pertinenti ai reati contestati.
La Corte richiama i principi consolidati sul punto. Non è soggetto ad impugnazione il decreto di perquisizione che rimetta alla discrezionalità degli organi di polizia l’individuazione delle cose da sequestrare, dovendo in tal caso intervenire il decreto di convalida, unico provvedimento soggetto a riesame (Sez. II n. 51867 del 20.11.2013; Sez. VI n. 39040 del 02.05.2013). L’indeterminatezza rimette agli operanti l’individuazione del presupposto fondamentale del sequestro, cioè la qualifica dei beni come corpo del reato, la quale richiede il controllo dell’autorità giudiziaria (Sez. II n. 5494 del 28.01.2016). In mancanza di convalida, l’interessato può chiedere la restituzione ai sensi dell’art. 355, comma 2, cod. proc. pen. e proporre opposizione al GIP in caso di diniego (Sez. II n. 42517 del 15.10.2021).
La procedura seguita risulta corretta sul versante della mancata restituzione, ma l’assenza del provvedimento di convalida nei termini di legge determina l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per illegittimità del sequestro dei beni descritti nel verbale del 21 marzo 2024, con restituzione del materiale all’avente diritto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.