Esigenze cautelari: il tempo silente non esclude il pericolo di recidiva (Cass. pen. Sez. III n. 2813 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato. Il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto e richiede, invece, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Tale valutazione va condotta con analisi tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non deve contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivananza. Il c.d. tempo silente non esclude di per sé la persistenza delle esigenze cautelari.

Il Fatto

Il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari in relazione al reato continuato di cessione di cocaina. Il ricorrente propone ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari.

La difesa censura la mancata considerazione del fatto che l’attività illecita monitorata aveva riguardato l’indagato solo nel periodo gennaio-aprile 2022, senza successivo coinvolgimento nelle condotte accertate. Contesta inoltre la valorizzazione del fatto che l’indagato era stato visto aprire con le chiavi il ristorante utilizzato dai coindagati per lo spaccio, presso il quale era stato assunto.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte muove dall’indirizzo interpretativo già affermato secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, essendo circoscritto all’esame dell’atto impugnato per verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02.02.2017; Sez. 1, n. 47251 del 25.10.2024).

Il Tribunale ha ritenuto configurabile il pericolo di recidiva richiamando la serialità delle azioni criminose, l’epoca dei fatti, non particolarmente remota rispetto all’adozione della misura, e la proclività a delinquere palesata dall’indagato in occasione del controllo, quando aveva evitato di indicare il proprio fornitore. A tali elementi ha collegato il successivo episodio del giugno 2023, in cui l’indagato era stato visto aprire con le chiavi il ristorante presso il quale era stato poi assunto.

Tale valutazione dà adeguatamente conto del ritenuto pericolo di reiterazione, in termini immuni dalle illogicità evidenti deducibili. La Corte sottolinea come l’indagato fosse riuscito ad evitare l’arresto nonostante la cessione di stupefacente e le dichiarazioni rese dall’acquirente nell’immediatezza, comprovanti ulteriori pregressi acquisti.

Deve escludersi la possibilità di censurare la valorizzazione della scelta dell’indagato di rimanere, oltre un anno e mezzo dopo la cessione monitorata, a strettissimo contatto con i protagonisti del narcotraffico, facendosi assumere e dimorando presso il ristorante degli altri coindagati. La valutazione congiunta di tale stabile presenza nel luogo destinato all’organizzazione del narcotraffico e della decisione di non recidere i legami fiduciari con i fornitori consente di ritenere correttamente applicato l’insegnamento secondo cui l’attualità del pericolo non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto (Sez. 5, n. 12869 del 20.01.2022). Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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