Ricalcolo anzianità RIA: irrilevante la sentenza costituzionale senza scaglione utile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 148 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, l. n. 388/2000, che ha esteso al triennio 1991-1993 il computo dell’anzianità utile alla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, non determina alcun effetto favorevole in favore del dipendente che, pur beneficiando di tale computo, non raggiunga comunque lo scaglione di anzianità richiesto per accedere all’ulteriore maggiorazione. Il riconoscimento di un’anzianità superiore priva di incidenza sul trattamento già liquidato non fonda il diritto al ricalcolo. La domanda avente ad oggetto il trattamento di fine servizio esula dalla giurisdizione pensionistica del giudice contabile e appartiene al Giudice ordinore, quale giudice del rapporto di lavoro.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze dal 6 agosto 1980 fino al collocamento in quiescenza del 1° giugno 2018, chiedeva di accertare il proprio diritto ai benefici pensionistici derivanti dal ricalcolo dell’anzianità maturata ai fini della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, comprensiva degli istituti contrattuali collegati, del trattamento di fine servizio e del trattamento pensionistico, con condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi e rivalutazione.

Dopo le diffide al Mef del febbraio e aprile 2024, rimaste senza riscontro, l’interessata proponeva ricorso, invocando gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024. Il Mef eccepiva l’infondatezza nel merito e, in subordine, la prescrizione del diritto; l’Inps eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al TFS e, nel merito, la prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile accoglie in via pregiudiziale l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall’Inps sulla domanda concernente il trattamento di fine servizio. Trattandosi di un trattamento economico relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, esso non ricade nella giurisdizione pensionistica del giudice contabile, che ha ad oggetto in via esclusiva il diritto, la misura e la decorrenza delle pensioni pubbliche. La cognizione spetta al giudice del rapporto di lavoro, nella specie il Giudice ordinario.

Nel merito, la Corte richiama il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, senza esaminare previamente le altre, in funzione di economia processuale e celerità del giudizio.

Il Mef ha documentato di avere riconosciuto alla ricorrente la maggiorazione RIA spettante in funzione dello scaglione di anzianità posseduto al 31 dicembre 1990, pari ad almeno dieci anni. L’eventuale applicazione della nuova lettura della disciplina conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 non avrebbe inciso su tale riconoscimento, poiché l’interessata non avrebbe comunque raggiunto l’anzianità necessaria per accedere allo scaglione successivo dei venti anni.

La Corte rileva che nessuna specifica contestazione è stata formulata dalla ricorrente in ordine al computo del trattamento di quiescenza già liquidato. Ribadisce inoltre che il giudice contabile non può esprimersi su profili concernenti il trattamento retributivo del dipendente, richiamando la Sez. Lazio, sent. n. 308/2020.

Il preteso diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico è pertanto respinto, con assorbimento delle ulteriori eccezioni. Le spese di lite sono integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in considerazione della natura e della complessità della controversia e delle incertezze interpretative che la connotano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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