Pensione privilegiata per infermità concausata e prova della qualità di erede (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 68 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il presupposto del trattamento è la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, che sussiste quando il fatto di servizio abbia operato come concausa efficiente e determinante nell’insorgenza o nell’aggravamento della malattia, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973. La scomposizione della patologia in un sintomo ascritto al servizio e in un’entità nosologica sottostante esclusa è contraddittoria, poiché il sintomo è epifenomeno di una condizione unitaria. La consulenza tecnica disposta dal giudice, se logica e congrua, può costituire fonte oggettiva di prova e la motivazione che vi aderisca è sufficiente. La legittimazione degli eredi a proseguire il giudizio presuppone la prova della qualità di erede, rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla mancata contestazione di controparte.
Il Fatto
Il ricorrente, cessato dal servizio, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due patologie — una ortopedica e una renale — e la conseguente pensione privilegiata, con decorrenza dalla cessazione o dalla domanda. L’Amministrazione aveva negato il trattamento sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva escluso la dipendenza di entrambe o aveva scomposto l’infermità ortopedica in un sintomo dipendente e in una discopatia non dipendente.
Il ricorrente contestava gli esiti del procedimento amministrativo. Nel corso del giudizio il CML del Ministero della Difesa, officiato dalla Corte, confermava la dipendenza della sola patologia ortopedica ed escludeva quella renale. Nelle more decedeva il ricorrente e i figli si costituivano per la prosecuzione, senza però provare la qualità di eredi: il giudizio veniva dichiarato inammissibile e interrotto, poi riassunto con la documentazione mancante.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte conferma il difetto di legittimazione passiva dell’INPS. Poiché il ricorrente è stato prosciolto dal servizio prima dell’1.1.2010, data del subentro dell’INPDAP nella gestione delle attività pensionistiche del personale militare, compete ancora all’Amministrazione della Difesa adottare i provvedimenti definitivi di pensione.
Nel merito, la Corte richiama l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973: presupposto del trattamento privilegiato è che il fatto di servizio sia stato causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità, con ascrizione alle tabelle del d.P.R. n. 915/1978. Quanto alla patologia ortopedica, il consulente officiato ha ritenuto che il servizio abbia concausato in modo efficiente lo sviluppo della malattia, successivamente aggravatasi, da ascrivere alla VIII categoria Tab. A con decorrenza dalla domanda di aggravamento.
Il Collegio condivide tale ricostruzione e critica il parere del CVCS, che aveva distinto la “remissione della lombalgia acuta” dalla “discopatia L5-S1”. Ricondurre il sintomo al servizio ma non l’entità nosologica sottostante è, per la Corte, contraddittorio: la lombalgia è epifenomeno della discopatia. La menomazione ortopedica risulta correttamente classificata in VIII categoria Tab. A applicando il criterio analogico proporzionale.
Di segno opposto la valutazione della patologia renale. La glomerulonefrite membranosa, per le sue caratteristiche immunopatologiche e il reperto istologico, non può essere considerata dipendente da fatti di servizio nemmeno sotto il profilo concausale, né lo stato ipertensivo consente di qualificarla come nefropatia secondaria.
La Corte aderisce al parere tecnico, ritenuto logico e congruo, ricordando che l’obbligo di motivazione è assolto con il richiamo alla perizia (Cass. civ., sez. III, n. 3492 del 2002) e che la consulenza può costituire fonte oggettiva di prova (Cass. n. 2957 del 1999; Cass. n. 2802 del 2000). Accoglie quindi parzialmente il ricorso, riconosce agli eredi la pensione privilegiata di VIII categoria Tab. A per la sola patologia ortopedica, con decorrenza dalla domanda di aggravamento fino al decesso, oltre interessi e rivalutazione, e compensa le spese.
Nota della Redazione
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