IIS su pensione di reversibilità non conglobata nel blocco perequativo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 83 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità liquidata anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 335/1995 costituisce assegno accessorio, autonomo ed esterno, non conglobato nel trattamento pensionistico. Il suo importo non può essere incluso nella base assoggettabile alle riduzioni di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995. Il blocco perequativo e la riduzione per cumulo reddituale operano sulla sola pensione base, non sulla voce dell’indennità integrativa speciale. Ne consegue il diritto del titolare a percepirla in misura intera, con adeguamento di ogni rateo, nei limiti del quinquennio anteriore alla domanda amministrativa, per effetto della prescrizione quinquennale.

Il Fatto

La ricorrente, vedova di un ex insegnante dipendente pubblico, è titolare di una pensione di reversibilità. L’INPS, dopo una diffida del febbraio 2006, le aveva corrisposto l’indennità integrativa speciale applicando il blocco previsto dalla legge n. 335/1995, anziché nella misura intera.

Nel settembre 2024 l’interessata ha presentato istanza di adeguamento, rinnovata nel febbraio 2025, senza ottenere riscontro. Ha quindi agito contro il silenzio dell’Istituto, chiedendo il riconoscimento del diritto all’indennità in misura intera, con aggiornamento di ogni rateo, interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il giudizio ha ad oggetto il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale, sulla pensione di reversibilità, in misura intera e senza l’applicazione dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995. La Corte richiama la propria giurisprudenza costante, da ultimo III App. n. 184/2024, secondo cui l’indennità è assegno accessorio, autonomo ed esterno, non conglobato nei trattamenti pensionistici liquidati prima dell’entrata in vigore della legge.

Il collegio chiarisce che nell’importo del trattamento assoggettabile alle riduzioni per cumulo reddituale non può essere inclusa la voce corrispondente all’indennità. La Tab. F allegata alla legge n. 335/1995, si osserva, fa riferimento alla sola base pensionabile, relativa ai cumuli tra trattamenti ai superstiti e redditi del beneficiario. La prevalente giurisprudenza di appello ha così interpretato la sent. n. 7/2009/QM delle Sezioni riunite, affermando che solo la pensione base, e non la voce dell’indennità, è soggetta al blocco perequativo.

La Corte rileva poi che l’adeguamento operato dall’INPS sul cedolino di novembre 2025 ha riguardato la sola pensione base e i soli anni 2023, 2024 e 2025. Dal prospetto di liquidazione emerge che l’importo dell’indennità non è stato perequato ed è rimasto quello del 1994: va pertanto adeguato come richiesto.

Quanto all’eccezione di prescrizione, la pretesa è limitata al quinquennio precedente la proposizione dell’istanza amministrativa di adeguamento, presentata il 09.09.2024. Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati, con riconoscimento del diritto a percepire l’indennità in misura intera dal settembre 2019, aggiornata per ogni rateo maturato.

Sui ratei arretrati sono riconosciuti gli interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo e, se eccedente, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese di lite sono liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, per il principio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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