Cessazione della materia del contendere e spese alla stazione appaltante inadempiente (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 99 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per ottenere la rideterminazione del trattamento di anzianità a seguito degli aumenti stipendiali disposti dal CCNL, la cessazione della materia del contendere consegue alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa, avvenuta quando l’INPS abbia provveduto alla riliquidazione dopo la notifica del ricorso. Ai fini delle spese di lite è decisivo stabilire quale condotta abbia reso necessario il ricorso. Va condannata la parte che, pur essendo stata diffidata prima del giudizio, abbia trasmesso i dati necessari solo in un momento successivo, costringendo l’ente previdenziario — semplice ordinatore secondario dei dati altrui — e il ricorrente ad attivarsi in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già dirigente medico presso una azienda sanitaria locale, collocato in quiescenza per dimissioni volontarie, è titolare di pensione diretta di anzianità liquidata dall’INPS sulla base dei dati giuridici ed economici comunicati dall’amministrazione di appartenenza. Tali valori erano rimasti ancorati al CCNL del Comparto Sanità 2016/2018, senza recepire i miglioramenti stipendiali del CCNL Area Sanità sottoscritto il 23.01.2024 per il triennio 2019/2021.

Dopo un sollecito via PEC e un’istanza di ricostituzione per motivi contributivi, la pretesa è rimasta insoddisfatta. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto alla rideterminazione. In corso di causa l’INPS ha sollecitato l’azienda sanitaria a valorizzare i dati retributivi nella procedura “Nuova Passweb”: acquisita la certificazione solo alla fine di gennaio 2026, l’Istituto ha ri liquidato la quota di gestione pubblica e la pensione in cumulo, con pagamento degli arretrati.

La Motivazione della Corte

La questione si concentra sull’inquadramento processuale della sopravvenienza e sulla sua ricaduta in punto di spese. L’INPS ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto della rideterminazione intervenuta in corso di causa. La difesa del ricorrente ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti, domandando la condanna dell’azienda sanitaria alla refusione delle spese.

Il Giudice reputa la pretesa soddisfatta. L’Istituto previdenziale, acquisiti i dati dall’azienda sanitaria dopo la notifica del ricorso, ha proceduto alla riliquidazione della quota di gestione pubblica e alla rideterminazione della pensione in cumulo, con aggiornamento della rata continuativa e corresponsione degli arretrati. Ne discende, concordemente osservato dalle parti presenti, il venir meno dell’interesse alla decisione.

Il nucleo argomentativo si sposta sul riparto delle spese. L’INPS, in qualità di ordinatore secondario, ha potuto procedere solo dopo la trasmissione dei dati aggiornati da parte dell’ex datore di lavoro, avvenuta su sollecitazione dello stesso Ente previdenziario e dopo la notifica del gravame. L’Istituto non ha quindi dato causa al giudizio.

La Corte rileva invece che l’azienda sanitaria era stata già diffidata a provvedere in data 31.03.2025, dunque prima della notifica del ricorso. Il suo inadempimento ha reso necessaria l’iniziativa giudiziaria e il successivo intervento dell’INPS. Su questa base il Giudice condanna l’azienda sanitaria alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in misura forfettaria e da distrarsi al legale antistatario. La sentenza dispone inoltre l’annotazione di anonimizzazione dei dati personali della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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