L’invito a dedurre e l’omessa audizione personale rendono inammissibile la citazione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 94 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 67, comma 2, del codice di giustizia contabile sancisce che il presunto responsabile può chiedere, con istanza formulata in calce alle deduzioni o in separato atto, di essere sentito personalmente, e che l’omessa audizione personale determina l’inammissibilità della citazione. Qualora l’istanza sia proposta con formulazione diretta e incondizionata, entro il termine di quarantacinque giorni dall’invito a dedurre, il giudice contabile deve dichiarare inammissibile l’atto di citazione per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. L’inammissibilità è rilevabile anche quando la domanda risarcitoria sia fondata su elementi probatori univoci, perché il vizio attiene alla ritualità dell’azione e non al merito. Il proscioglimento per ragioni pregiudiziali di rito non integra assoluzione nel merito e non giustifica il rimborso delle spese legali.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio, in solido, il titolare di una ditta individuale agricola, la stessa ditta e il tecnico che aveva curato la progettazione e la direzione dei lavori, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale pari all’intero finanziamento erogato dall’Agenzia regionale per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura. Secondo l’accusa, i lavori di recinzione erano stati eseguiti “in economia” e documentati con fatture ideologicamente false, nell’ambito di un più ampio sistema di scambio reciproco di documenti fiscali tra aziende agricole.
Il titolare e la ditta si costituivano eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza territoriale e l’inammissibilità dell’atto di citazione per mancato svolgimento dell’audizione personale richiesta nelle deduzioni. Il tecnico chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della conclusione del processo penale e, nel merito, il rigetto della domanda per difetto degli elementi della responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’incompetenza territoriale, qualificandola come eccezione di natura funzionale e inderogabile, da scrutinare prima di ogni altra. L’eccezione è infondata: l’amministrazione danneggiata è l’Agenzia regionale che ha concesso il contributo e autorizzato i pagamenti; inoltre la competenza si radica secondo i criteri soggettivo e oggettivo dell’art. 18, comma 1, lett. a) e b), del codice di giustizia contabile. Il convenuto è qualificabile come agente pubblico della Regione in virtù del rapporto di servizio instauratosi con il finanziamento a vincolo di scopo.
L’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione viene invece accolta. Dalle controdeduzioni depositate entro il termine di quarantacinque giorni risulta la richiesta di audizione personale, formulata in modo diretto e incondizionato. Il Collegio richiama l’art. 67 del codice di giustizia contabile, che all’omessa audizione collega espressamente l’inammissibilità della citazione, e ne sottolinea la continuità con l’art. 5 del d.l. n. 453/1993. Il principio era già consolidato nella giurisprudenza contabile: l’invito a dedurre assolve una duplice funzione, consentire difese anticipate e assicurare completezza istruttoria.
La Sezione respinge la richiesta di sospensione necessaria avanzata dal tecnico. I principi di autonomia e separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale, richiamati dalle Sezioni Unite civili n. 1768 e n. 12539 del 2011, non consentono la sospensione: l’art. 106 del codice di giustizia contabile esige una pregiudizialità tecnica, qui insussistente, essendo configurabile solo una mera consequenzialità logica.
Prima di decidere sulla posizione del tecnico, il Collegio accerta in via ipotetica la natura illecita del sistema. Le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e degli accertamenti bancari dimostrano la falsità delle fatture e il carattere fraudolento dello schema. L’intera sovvenzione costituisce danno erariale, poiché il contributo presuppone l’effettività del costo sostenuto: irrilevante è l’esecuzione materiale delle opere, mentre il bando esigeva pagamenti effettivamente sopportati e un cofinanziamento del quaranta per cento.
Quanto al tecnico, la Corte afferma la responsabilità a titolo di dolo sulla base di un quadro probatorio convergente: i documenti fiscali materialmente compilati da lui, le chat con le direttive sugli importi e sulle fatture, le intercettazioni, l’analisi forense dei dispositivi. Il materiale del procedimento penale è legittimamente valutabile dal giudice contabile, nel quadro del libero convincimento e del criterio del più probabile che non. Il ruolo di organizzatore e coordinatore del sistema, anche senza prova del ruolo di “regista”, integra il concorso nel fatto dannoso. Il tecnico è condannato al pagamento di Euro 132.917,89, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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