Rito abbreviato contabile: definizione separata e spese a carico del convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 49 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, l’art. 130 del d.lgs. n. 174/2016 configura il rito abbreviato quale definizione separata del giudizio nei confronti del solo convenuto che ha presentato l’istanza. Il presupposto dell’ammissione è l’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma determinata dal Collegio con decreto presidenziale. La definizione agevolata opera esclusivamente entro i limiti della pretesa azionata con l’atto di citazione e non si estende a pretese autonomamente azionabili. L’ammissione al beneficio non incide sul regime delle spese di giudizio, che il Collegio liquida con la sentenza di definizione, ponendole a carico della parte convenuta in ragione del disvalore della vicenda, non attenuato dalla definizione agevolata.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Basilicata conveniva in giudizio un ex commissario straordinario comunale, insieme ad altri soggetti, per ottenere la condanna, in concorso a titolo di colpa grave e pro quota, al risarcimento di un danno di oltre ventiduemila euro arrecato a un Comune. Il pregiudizio era connesso alla produzione di un debito fuori bilancio, poi riconosciuto a seguito di sentenza definitiva emessa in sede civile con aggravio di spese legali e finanziato mediante indebitamento da restituire in venti anni con interessi. Al convenuto odierno istante era contestata una quota del sessanta per cento circa dei soli interessi, per aver sottoscritto, quale commissario straordinario, il contratto che prevedeva il pagamento dell’IVA in violazione delle regole contabili sull’assunzione di impegni a carico del bilancio.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva la prescrizione dell’azione erariale e, nel merito, sosteneva di aver correttamente richiamato l’obbligo di corrispondere l’IVA, trattandosi di imposta dovuta per legge, imputando eventuali profili di responsabilità ad altri organi dell’ente. Chiedeva in via pregiudiziale l’ammissione al rito abbreviato, offrendo in pagamento la somma di millecinquecento euro, e prospettava in via subordinata la disponibilità ad accettare una diversa commisurazione.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda le condizioni di ammissibilità del rito abbreviato contabile e gli effetti della definizione agevolata sul giudizio. La Corte muove dall’art. 130 del codice di giustizia contabile, che disciplina l’istanza di definizione alternativa proposta dal convenuto.
Sul presupposto dell’ammissione, il Collegio rileva che la documentazione prodotta consente di presumere l’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma richiesta con il decreto presidenziale. Il difensore ha depositato la reversale di incasso rilasciata dal Comune, non parlante quanto al nominativo del versante e alla causale, e poi copia del bonifico, nonché insistito per la definizione ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. Il Pubblico Ministero, pur rilevando che il documento era una richiesta di bonifico con CRO provvisorio, ha riconosciuto univoci indizi a favore del pagamento. Sussistendo il presupposto, la Corte dichiara la definizione separata del giudizio nei confronti dell’istante.
La Corte precisa poi l’ambito oggettivo della definizione. Poiché l’istanza di rito abbreviato ha ad oggetto la pretesa azionata in citazione, e non pretese autonomamente azionabili, la posizione definita riguarda i soli fatti già contestati, ossia i ratei di interessi di ammortamento del mutuo relativi agli anni dal 2019 al 2023, con esclusione di quelli di successiva maturazione. Il Collegio circoscrive così l’efficacia della definizione, evitando che essa si estenda a pretese future.
Quanto al regime delle spese di giudizio, la Corte esclude che l’istanza di rito abbreviato possa influire sulla compensazione. L’art. 130, comma 8, del d.lgs. n. 174/2016 si limita a stabilire che il Collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese, senza porre limiti alla loro imputazione. Non è possibile il ricorso analogico all’art. 110 c.g.c., che prevede il non luogo a pronuncia sulle spese nella diversa ipotesi di rinunzia agli atti, non ricorrente per l’insussistenza di inattività delle parti o di elementi ostativi alla perseguibilità del danno.
In ragione del disvalore della vicenda, non attenuabile per effetto dell’ammissione al beneficio, le spese di giustizia, da dividere in parti uguali tra tutti i convenuti, sono poste a carico della parte convenuta. La Corte accerta l’avvenuto tempestivo pagamento della somma fissata con il decreto e dichiara estinto il giudizio nei confronti dell’istante.
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Nota della Redazione
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