Cessazione della materia del contendere e spese per inerzia dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 17 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, intervenuta per effetto del ricalcolo operato dall’amministrazione previdenziale nel corso del giudizio, non preclude la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite. Il giudice contabile, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, valuta la condotta processuale delle parti e l’inerzia dell’ente, che avrebbe potuto riconoscere quanto dovuto già in sede amministrativa a seguito delle richieste dell’interessato. Ove tale inerzia sia accertata, la condanna alle spese di difesa costituisce conseguenza coerente dell’atteggiamento tenuto dall’amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco e collocati in congedo, lamentavano la mancata applicazione, sul proprio trattamento pensionistico, dell’aliquota del 2,445% sulla parte retributiva. A fronte del silenzio dell’INPS sulle istanze presentate in via amministrativa, adivano il giudice contabile per ottenere l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione previdenziale chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, allegando i provvedimenti di liquidazione adottati nelle more. All’udienza del 23 gennaio 2024 la difesa dei ricorrenti concordava sull’esistenza dei presupposti per la cessazione, insistendo però sulla condanna alle spese; l’INPS ribadiva la richiesta di compensazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico prende atto della convergenza delle parti sull’intervenuto ricalcolo e dichiara cessata la materia del contendere. La decisione sul merito non è quindi oggetto di esame, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia per effetto del soddisfacimento della pretesa in corso di causa.
La questione residua riguarda le spese. Il giudice richiama il principio della soccombenza virtuale, che consente di valutare la posizione sostanziale delle parti anche in assenza di una pronuncia di accoglimento. Il criterio non si esaurisce nell’esito formale del giudizio, ma investe la condotta processuale e la ragione per cui il giudizio si è reso necessario.
Nel caso concreto è accertata l’inerzia dell’amministrazione previdenziale: l’ente ben avrebbe potuto provvedere al riconoscimento di quanto spettante ai ricorrenti a seguito delle richieste formulate in via amministrativa. Il ritardo ha costretto gli interessati ad agire in giudizio per ottenere ciò che era già dovuto. Su questa base la Corte contabile ritiene che l’INPS vada condannata al pagamento delle spese di difesa.
La liquidazione è contenuta nel dispositivo: € 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere non si traduce automaticamente in compensazione, quando la condotta dell’ente abbia determinato l’instaurazione del giudizio.
Nota della Redazione
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