Nessun obbligo informativo dell’amministrazione sulla pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 18 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decorrenza economica della pensione privilegiata ordinaria è fissata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, secondo il disposto dell’art. 191 d.P.R. n. 1092/1973, e non può essere anticipata in ragione dell’ignoranza del dipendente circa la facoltà di presentare istanza. L’amministrazione datrice di lavoro non è titolare di alcun obbligo normativo di informare il dipendente, al momento del congedo, della possibilità di richiedere il trattamento privilegiato. L’eventuale iato temporale tra collocamento in congedo e domanda non integra di per sé un colpevole silenzio dell’amministrazione, né consente di procedere d’ufficio fuori dai parametri normativi. Il provvedimento che si limiti ad applicare la norma è pertanto legittimo e il ricorso infondato.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato in congedo nel 2008, ha presentato domanda di pensione privilegiata ordinaria nel dicembre 2018. Con provvedimento del maggio 2022 il Ministero della Difesa ha riconosciuto il trattamento con decorrenza dalla data del congedo, ma con decorrenza economica dal primo gennaio 2019, cioè dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento per eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, per carenza di motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990 e per violazione del principio di affidamento, sostenendo di non essere stato informato, al momento del congedo, della facoltà di presentare istanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il giudice supera il rilievo sulla mancata chiamata in giudizio dell’amministrazione previdenziale, ritenendo il ricorso palesemente infondato nel merito. L’amministrazione intimata si è limitata ad applicare la normativa in materia, che prevede la decorrenza dal mese successivo alla domanda nelle situazioni analoghe a quella in esame.
Il ricorrente lamenta una presunta mancata tempestiva comunicazione che una non meglio definita autorità sovrintendente avrebbe dovuto rendergli al congedo. Il giudice rileva la palese insussistenza di un siffatto obbligo in capo all’amministrazione datrice di lavoro, trattandosi di incombenza non prevista dalla legge.
La domanda di pensione, non allegata al ricorso ma prodotta dalla difesa in giudizio, non dà contezza di alcuna circostanza addebitabile all’amministrazione che abbia reso difficoltoso o impossibile l’esercizio del diritto nel periodo intercorso fino alla presentazione. L’ignoranza di una chiara e precisa incombenza normativa non è quindi imputabile all’amministrazione in assenza di un correlato obbligo informativo.
Il giudice esclude che l’amministrazione dovesse provvedere d’ufficio fuori dai parametri normativi, valutando un asserito colpevole silenzio intervenuto tre lustri prima del riconoscimento del privilegio. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di difesa liquidate in 500,00 euro.
Nota della Redazione
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