Inammissibile per difetto di interesse il ricorso dei cittadini contro il diniego (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 15 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione avverso la deliberazione con cui la Sezione regionale di controllo nega l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è inammissibile per difetto di interesse ad agire quando proposto da soggetti diversi dall’ente controllato. La partecipazione al procedimento di controllo opera come filtro dell’interesse a ricorrere, che non può consistere nella generica salvaguardia di interessi economico-finanziari riferibili alla collettività, né nel mero interesse di ciascun cittadino al buon andamento e all’equilibrio finanziario dell’amministrazione. La pregressa titolarità di un ufficio pubblico non genera effetti attuali e differenziati, e il consigliere comunale in carica è privo di interesse qualificato finché non sia stata notificata l’intimazione prefettizia a deliberare il dissesto.
Il Fatto
Alcuni cittadini residenti nel Comune di Artena, alcuni dei quali ex amministratori ed ex consiglieri comunali, hanno impugnato davanti alle Sezioni riunite della Corte dei conti la deliberazione con cui la Sezione regionale di controllo per il Lazio non ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’ente locale. Tra i ricorrenti vi è anche un consigliere comunale in carica.
Secondo i ricorrenti, la Sezione di controllo non avrebbe considerato l’effettivo grado di attuazione delle misure di risanamento, i pagamenti già eseguiti e il miglioramento dei saldi di bilancio. La paventata dichiarazione di dissesto sarebbe solo «una ingiusta sanzione ai danni della cittadinanza». La Procura generale ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione e l’assenza di interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite accolgono l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata dalla Procura generale. L’interesse a ricorrere, condizione dell’azione autonoma rispetto alla legittimazione, trova fondamento nell’art. 100 cod. proc. civ., applicabile nel giudizio contabile per il rinvio dell’art. 7 cod. giust. contabile. Esso consiste nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata e non nel mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica.
La verifica va condotta con particolare rigore verso i soggetti diversi dall’ente controllato, per evitare di trasferire in sede giurisdizionale conflitti di natura politica. Nei giudizi sulle deliberazioni delle Sezioni di controllo, la partecipazione al procedimento rappresenta il filtro attraverso cui si radica l’interesse, nei soli casi di lesività immediata e diretta degli effetti imperativi della pronuncia regionale.
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno partecipato al procedimento e l’utilità perseguita si risolve nella preventiva e generica salvaguardia di interessi economico-finanziari facenti capo al Comune, non in una lesione della loro personale sfera giuridica. Il diniego si rivolge soltanto all’ente, sicché l’interesse azionato coincide con quello generale alla legalità finanziaria dell’azione amministrativa.
Né rileva la qualità di ex amministratori: la pregressa titolarità di un ufficio pubblico, anche di consigliere, non produce effetti attuali e differenziati. Quanto all’unico consigliere in carica, il Collegio esclude ogni lesione dello ius in officio, poiché non risulta ancora notificata l’intimazione prefettizia prevista dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011, che differenzia il caso da quello deciso dalla Sezioni riunite n. 32/2020/EL.
Sussiste, anzi, una sostanziale continuità tra procedura di riequilibrio e dichiarazione di dissesto, che non peggiora la situazione giuridica del singolo consigliere né il suo diritto all’ufficio. L’inammissibilità rende superfluo l’esame dell’eccezione di non integrità del contraddittorio, dovendosi bilanciare l’integrazione con il diritto alla ragionevole durata del processo. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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