Diritto al ricalcolo della pensione militare con aliquota 2,44% per anno (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 128 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 spetta al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali che, al 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità inferiore a quindici anni. La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, va calcolata applicando l’aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità maturato alla predetta data, e non l’aliquota del 44%. Sussiste, inoltre, la legittimazione passiva dell’INPS nel giudizio pensionistico militare, poiché le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono mera ripartizione interna di competenza tra apparati pubblici, entrambi incisi dall’emanando provvedimento. Alle somme riconosciute si aggiungono interessi e rivalutazione, senza cumulo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, ossia il ricalcolo della quota retributiva con l’aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi.
L’INPS, costituitosi, ha eccepito in via principale l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, in subordine, la cessazione della materia del contendere; ha inoltre dedotto la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Il Ministero della Difesa, regolarmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto la contumacia del Ministero della Difesa, rilevata la ritualità della notifica. Passa poi all’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’INPS, che ritiene infondata.
Richiama l’orientamento secondo cui le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa sono mera ripartizione interna tra apparati della pubblica amministrazione, non potendosi distinguere l’obbligato sostanziale passivo dell’unitario procedimento di pensione, che coinvolge necessariamente entrambi i soggetti. Sussiste perciò un interesse qualificato in capo all’amministrazione datoriale e all’Istituto previdenziale a essere parti del giudizio.
Nel merito il ricorso è fondato. La Corte richiama le pronunce delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, che hanno individuato i requisiti del beneficio: la cessazione dal servizio con oltre venti anni di anzianità e la presenza, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità anche inferiore a quindici anni. La quota retributiva va liquidata con l’aliquota del 2,44% per ciascun anno maturato fino a quella data.
Il principio risulta seguito dalla giurisprudenza contabile successiva e recepito dall’INPS con le circolari n. 107 e 199 del 2021. L’Istituto, tuttavia, non ha fornito la prova dell’avvenuta riliquidazione del trattamento del ricorrente né degli arretrati; resta quindi accertato il diritto al ricalcolo.
Alle somme spettano interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, cod. proc. cont., senza cumulo, con rivalutazione dovuta solo per la parte che sopravanzi gli interessi legali. Le spese sono compensate per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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