Colpa grave nel danno erariale da responsabilità medica: confermata l’assoluzione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 3 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente ad attività medico-sanitaria, la colpa grave deve essere esclusa quando la condotta del sanitario risulti conforme alle regole cautelari contenute nelle linee guida applicabili e l’addebito di imprudenza prospettato dalla parte pubblica si fondi su una regola cautelare generica la cui stessa configurabilità sia opinabile. Il giudice contabile, nel verificare la gravità della colpa, è tenuto a un duplice ordine di valutazioni: individuare fondamento e natura della regola cautelare violata e accertare, secondo un giudizio prognostico condotto ex ante e in concreto, il grado di esigibilità della condotta, avendo riguardo alle circostanze del caso e al parametro dell’agente modello. Non integra colpa grave la scelta diagnostica necessaria e dotata di utilità, ancorché le condizioni del paziente siano controverse.
Il Fatto
La vicenda riguarda il decesso di una paziente sottoposta a esofagogastroduodenoscopia con biopsie presso una struttura ospedaliera, dopo un percorso terapeutico articolato tra più presidi sanitari. La Procura regionale aveva promosso azione di responsabilità amministrativa per il risarcimento del danno erariale indiretto, quantificato in euro 346.700,00, corrisposto da un fondo regionale agli eredi.
La Sezione giurisdizionale territoriale, previa CTU, aveva assolto la convenuta per carenza di gravità della colpa. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Procura regionale, deducendo tre motivi: nullità delle conclusioni del CTU per violazione dell’art. 97, comma 5, lett. d) ed e), cod. giust. cont. e conseguente difetto di motivazione; accertamento di fatti diversi da quelli dedotti; mancata valutazione delle prove, violazione del principio di disponibilità della prova e divieto di CTU esplorativa.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha esaminato i motivi secondo un criterio logico-giuridico, dichiarandoli tutti infondati. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha osservato che la Procura aveva acquisito autonomamente, prima del giudizio, un parere dell’UML presso il Ministero della Salute, reso in assenza di contraddittorio. A fronte di ciò, la convenuta aveva prodotto due elaborati tecnici di segno opposto, con conclusioni radicalmente diverse. Da qui la condivisibile adozione della CTU in primo grado, che non ha avuto funzione esplorativa, ma è servita ad acquisire nel contraddittorio una ulteriore valutazione peritale.
Quanto al primo motivo, l’esame testuale della relazione peritale ha evidenziato come il CTU abbia dato sufficiente risposta ai rilievi del CTP attoreo, riportandone testualmente le osservazioni e prendendo posizione su di esse. Il consulente ha ribadito che l’esame endoscopico, con o senza biopsie, costituiva procedura a basso rischio, contestando la qualificazione dell’accertamento come inutile e la tesi delle condizioni quasi terminali della paziente, con supporto documentale tratto dalle cartelle cliniche.
Anche il secondo motivo è stato respinto: il CTU, lungi dall’accertare fatti diversi, ha tenuto conto delle argomentazioni delle parti esaminandole alla luce della documentazione in atti. La stessa consulente di parte attrice ha finito per concordare con il CTU sull’assunto che la letteratura scientifica internazionale non richiede la sospensione delle terapie anticoagulanti nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare sottoposti a esame endoscopico a basso rischio, purché l’INR non superi i limiti terapeutici.
Il Collegio ha quindi confermato l’assoluzione, richiamando l’insegnamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti (sentenze n. 56/A del 10 giugno 1997 e n. 23/A del 21 maggio 1998), secondo cui la colpa grave consiste in una evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio, ravvisabile ex ante e concretantesi nell’inosservanza del minimo di diligenza o in una marchiana imperizia. Nel caso di specie non è emersa la gravità della colpa, tenuto conto del rispetto delle regole cautelari delle linee guida, dell’opinabilità della regola di imprudenza prospettata dalla parte attrice e della necessità e utilità diagnostica dell’esame bioptico. Le spese di difesa del grado sono state liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori, a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
Nota della Redazione
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