Riliquidazione pensione militare e aliquota 2,44% per anno utile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 131 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile, che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, si applica l’aliquota di rendimento del 2,44% per ciascun anno di anzianità maturato a quella data, e non l’aliquota del 44%. Il diritto alla riliquidazione sussiste anche quando l’INPS, adeguandosi agli indirizzi delle Sezioni riunite, abbia avviato l’attività di riconoscimento, se questa non è comprovata dall’effettiva liquidazione delle somme e degli arretrati: manca, in tal caso, la prova dell’adempimento e non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Sulle somme dovute spettano interessi e rivalutazione monetaria senza cumulo, nei limiti dell’art. 167, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, ossia il ricalcolo della quota retributiva con aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi.

L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto per sopravvenuta carenza di interesse, o nel merito, e in subordine la declaratoria di cessata materia del contendere, richiamando gli indirizzi delle Sezioni riunite n. 1 e 12 del 2021 e le circolari attuative. In corso di causa l’Istituto ha prodotto una determina di riliquidazione e conteggi; il ricorrente ha replicato che mancava la prova dell’effettiva liquidazione delle spettanze.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato indirizzo delle Sezioni riunite, che hanno individuato due requisiti per la spettanza del beneficio: la cessazione dal servizio con anzianità superiore a venti anni e la presenza, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità di servizio, anche inferiore a quindici anni.

La sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni; la successiva sentenza n. 12/2021/QM lo ha esteso a chi al 31 dicembre 1995 presentava un’anzianità inferiore a quindici anni. Entrambe hanno precisato che il beneficio va liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità maturato sino a quella data.

Da qui la regola applicata: la quota retributiva si calcola tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati e del relativo coefficiente, con esclusione dell’aliquota del 44% per i militari che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità utile inferiore a quindici anni.

L’INPS si è adeguato ai nuovi principi con le circolari n. 107 e 199 del 2021, fornendo indirizzi agli uffici periferici per la riliquidazione dei trattamenti in godimento. Tuttavia, osserva la Corte, l’attività tesa al riconoscimento del diritto non è asseverata da idonea documentazione comprovante l’avvenuta effettiva liquidazione delle somme e degli arretrati, e non può quindi legittimare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Né è ammissibile un ulteriore provvedimento dilatorio volto a verificare l’adempimento: il lungo decorso di tempo tra l’introduzione del giudizio e l’udienza, nel frattempo consolidatosi l’orientamento del giudice contabile, impedisce ogni ulteriore rinvio. Sussiste pertanto il diritto alla riliquidazione secondo i principi delle Sezioni riunite, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria senza cumulo, spettando la rivalutazione solo per la parte che sopravanzi gli interessi legali.

Resta impregiudicata, ai fini dell’esecuzione, la verifica dell’effettiva liquidazione delle somme, non risultando allo stato prova in atti. Le spese sono compensate per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *