Ricalcolo pensione militare e soddisfazione della pretesa in corso di causa (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 20 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la riliquidazione del trattamento disposta dall’istituto previdenziale in pendenza di causa, con l’attribuzione dell’aliquota invocata dal ricorrente e il pagamento delle differenze arretrate, realizza la soddisfazione integrale della pretesa e determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice contabile non può che prendere atto del mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. La declaratoria prescinde dall’accertamento nel merito della fondatezza della domanda, essendo venuto meno l’interesse alla decisione. La compensazione delle spese è disposta quando sussistano motivi, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente dei Vigili del Fuoco e titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema misto dall’1.04.2022, ha adito la Sezione giurisdizionale per la Sardegna. Ha chiesto il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota del 2,445% per ogni anno utile, in luogo di quella più sfavorevole applicata dall’INPS.

A fondamento della domanda ha invocato l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce al militare con anzianità tra quindici e venti anni di servizio utile una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile, contestando l’applicazione dell’art. 44 del medesimo decreto. Ha richiamato l’interpretazione delle Sezioni Riunite. L’INPS, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver già provveduto alla riliquidazione in applicazione della circolare n. 68/2022, con corresponsione degli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. L’istituto previdenziale ha riconosciuto la pretesa azionata, attribuendo il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile al 31.12.1995 e liquidando le differenze dei ratei arretrati.

All’udienza il difensore dell’INPS ha confermato l’avvenuto pagamento e ha insistito per la declaratoria. Il ricorrente, dal canto suo, aveva chiesto un rinvio proprio per verificare l’esatto adempimento, senza opporsi all’esito.

La Corte prende atto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa e dichiara la cessazione della materia del contendere. La decisione non investe il merito della questione interpretativa sull’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 alla quota retributiva del sistema misto, che resta sullo sfondo e non viene risolta.

Sulle spese, il giudice ritiene sussistenti i motivi per la compensazione, in applicazione dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016. Il deposito della sentenza è fissato entro trenta giorni dall’udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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