Controlli interni enti locali: adeguatezza del sistema e obblighi di monitoraggio PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 24 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, integra un presidio essenziale di sana gestione finanziaria e richiede non solo la completezza del quadro regolamentare, ma l’effettivo funzionamento delle sue articolazioni. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile non può esaurirsi in un’estrazione a campione casuale, dovendo orientarsi verso una selezione basata sul rischio potenziale di irregolarità, con riguardo alle aree più esposte e alle risultanze dei controlli degli esercizi precedenti. Il controllo di gestione e quello strategico, per garantire la cultura del risultato, esigono un monitoraggio costante, non episodico né meramente semestrale, funzionale all’attivazione tempestiva di misure correttive. Gli enti attuatori di interventi del PNRR, a prescindere dalla dimensione, sono tenuti ad adeguare i propri controlli al monitoraggio dell’attuazione di milestone e target, mediante una governance interna di coordinamento e procedure semplificate ma conformi alla normativa.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per le Marche ha esaminato i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni trasmessi da un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, relativi agli esercizi 2020 e 2021, secondo il modulo di cui all’art. 148 TUEL. Dall’analisi dei questionari sono emerse criticità nell’organizzazione e nell’attuazione dei controlli, che hanno indotto la Sezione a richiedere chiarimenti all’Ente. Acquisita la risposta istruttoria, la Sezione ha proseguito la verifica sul complesso delle tipologie di controllo interno previste dalla normativa.
La questione sottoposta al giudice contabile riguarda l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del sistema integrato dei controlli, con particolare attenzione alle metodologie di selezione degli atti, all’integrazione tra le diverse tipologie di verifica e all’avvio dei controlli specifici sugli interventi finanziati dal PNRR.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal ruolo del sistema dei controlli interni quale presidio del buon andamento dell’amministrazione, funzionale a fornire ai vertici dell’Ente le informazioni necessarie per valutare le gestioni e adottare misure correttive. Il quadro normativo di riferimento è ricostruito nell’evoluzione segnata dal d.lgs. n. 286/1999 e dal d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, che ha ridisegnato le tipologie di controllo previste dal TUEL.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione richiama la delibera della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2017/INPR, che assegna ruolo centrale alle tecniche di campionamento. Il controllo successivo, pur correttamente effettuato tramite estrazione a campione casuale, deve evolvere verso una selezione basata sulla logica del rischio, presidiando in maniera non casuale le aree più esposte a irregolarità, anche in prospettiva ciclica. Occorre tenere conto delle valutazioni preventive e delle risultanze del controllo di gestione, idoneo a intercettare criticità che sfuggirebbero all’esame preventivo.
In merito al controllo di gestione e al controllo strategico, la Sezione ne riconosce la corretta articolazione nelle fasi fondamentali, rilevando però ulteriori margini di miglioramento. Il controllo di gestione, caratterizzato dalla contestualità dell’azione amministrativa, non può affidarsi a un’elaborazione semestrale che difficilmente sostituisce un monitoraggio costante. La Sezione richiama in proposito la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna n. 29/2021/VSGC. Per il controllo strategico, la Sezione cita la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 13/2018, che ne sottolinea la direzione verso la valutazione della programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti.
Sul controllo sugli organismi partecipati, pur in assenza di una struttura dedicata ai sensi dell’art. 147-quater, comma 1, TUEL, la Sezione raccomanda la strutturazione di un idoneo sistema informativo con specifici indicatori. Quanto al controllo sulla qualità dei servizi, si rimarca la necessità di verifiche di gradimento metodiche e cadenzate, non episodiche, con confronti sistematici tra amministrazioni e coinvolgimento dei portatori di interesse.
La parte più rilevante riguarda i controlli sul PNRR. Il loro mancato avvio è ricondotto all’attivazione dei progetti dal 2022, ma la Sezione sottolinea la necessità di modifiche organizzative, poiché l’Ente risulta soggetto attuatore di interventi per un ammontare rilevante. Si richiede l’emanazione di specifiche direttive, l’implementazione dei dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico nel sistema ReGis, e procedure di controllo sui rischi di frode, corruzione e conflitti di interesse. Occorre una governance locale di coordinamento tra ufficio finanziario, ufficio tecnico e segretario comunale, l’ampliamento del controllo contabile preventivo alle speciali regole del PNRR, l’estensione del controllo successivo a tutti gli atti di gestione e l’adeguamento del PIAO.
La Sezione accerta infine la presenza di un adeguato sistema di controllo preventivo, i margini di miglioramento nelle restanti tipologie e il mancato avvio dei controlli sul PNRR, richiedendo all’Ente di comunicare le iniziative intraprese per superare le criticità riscontrate.
Nota della Redazione
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