Contributi agricoli indebitamente percepiti e dolo contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 118 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per l’indebita percezione di aiuti comunitari, il procedimento amministrativo sanzionatorio promosso dall’organismo pagatore è autonomo e non vincolante, per diversità del bene tutelato e dell’oggetto. Le norme comunitarie riconoscono il diritto ai contributi solo in presenza di un valido titolo di proprietà o affitto del fondo, non essendo sufficiente la mera disponibilità di fatto. Il dolo contabile consiste nella consapevole violazione degli obblighi con prevedibilità dell’evento dannoso e sussiste quando il contribuente chiede i contributi dopo la perdita del titolo legittimante. Resta integrato il danno erariale per sviamento dalle finalità perseguite dall’Unione Europea.
Il Fatto
La sentenza di primo grado aveva condannato l’appellante, in proprio e quale legale rappresentante di un’azienda agricola, al pagamento in favore dell’organismo pagatore regionale dell’importo di euro 55.384,86, oltre rivalutazione e interessi. Il danno derivava dall’indebita percezione di contributi agricoli erogati ai sensi dei Regolamenti UE n. 73/2009 e nn. 1305 e 1307/2013.
All’origine vi era la risoluzione di diritto di un contratto di acquisto di terreni con patto di riservato dominio, per il mancato pagamento di due rate semestrali. La risoluzione, accertata con sentenza civile passata in giudicato, aveva comportato la perdita del titolo e l’intimazione di rilascio dei fondi. Ciononostante, l’appellante aveva continuato a presentare domande di contribuzione. Proponeva appello deducendo l’assenza di dolo o colpa grave e l’insussistenza del danno, valorizzando l’archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo regionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il rapporto tra il procedimento sanzionatorio amministrativo e il giudizio contabile. Esclude ogni rilevanza dell’archiviazione regionale: diverso è il bene tutelato e diverso l’oggetto dei due procedimenti, sanzionatorio l’uno e restitutorio l’altro, quand’anche traessero spunto dal medesimo fatto, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 6523/2008.
Quanto all’elemento psicologico, la Corte rileva che l’archiviazione non era fondata sull’assenza di dolo, ma sull’effettiva utilizzazione agricola dei terreni e sull’assenza di prova dello sviamento. Il dolo contabile va inteso in senso giuscontabilistico, quale consapevole violazione degli obblighi con prevedibilità degli effetti pregiudizievoli per l’erario. La novella dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, che richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, non si applica ratione temporis, trattandosi di norma sostanziale.
Nel merito, all’atto delle domande di contributo sussisteva già la sentenza civile che intimava il rilascio dei fondi: l’appellante era dunque consapevole di non possedere un valido titolo. Il requisito legittimante, ex art. 21 del Regolamento UE n. 1307/2013, è riconducibile solo alla proprietà o all’affitto, non al possesso di fatto. Né rilevano le asserite trattative per il rientro in bonis o la mancata esecuzione della sentenza civile.
Sul danno, il contributo è finalizzato all’utilizzo agricolo del fondo, non a compensare investimenti. Si è quindi verificato uno sviamento dalle finalità perseguite dall’Unione Europea, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e rigetto dell’appello.
Nota della Redazione
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