Pensione di reversibilità all’orfano inabile: la vivenza a carico va provata (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 184 del 17.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità dell’orfano maggiorenne inabile presuppone la coesistenza di due requisiti: la non autosufficienza economica, da accertare con riferimento al limite reddituale di cui all’art. 14 septies della legge n. 33/1980, e il pregresso mantenimento continuativo e abituale del superstite da parte del dante causa. Il requisito della vivenza a carico non si identifica con la mera convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria, ma va accertato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile. L’onere della prova grava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2967 cod. civ., trattandosi di elemento costitutivo del diritto al pari del requisito sanitario.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio maggiorenne inabile al lavoro, ha chiesto la liquidazione della pensione di reversibilità del padre defunto, sostenendo che la propria condizione di inabilità era già presente alla data del decesso del genitore e che egli era a totale carico di quest’ultimo, con il quale conviveva.
L’INPS aveva rigettato l’istanza per mancanza del requisito della vivenza a carico. Il ricorso amministrativo al Comitato provinciale era stato dichiarato irricevibile. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, deducendo un reddito annuo largamente inferiore al limite previsto per il beneficio e chiedendo, in via istruttoria, la nomina di un consulente tecnico d’ufficio. L’istituto previdenziale si è costituito chiedendo il rigetto, evidenziando la titolarità di plurimi trattamenti pensionistici e assistenziali.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 22 della legge n. 903/1965, che riconosce la pensione ai figli, di qualunque età, riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Richiama poi l’art. 85 del T.U. n. 1092 del 1973, secondo cui gli orfani maggiorenni si considerano a carico quando il genitore forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.
Il collegio richiama la giurisprudenza contabile e di legittimità, tra cui Sez. III Centrale d’Appello n. 104/2022, Cass. n. 9237/2018 e Cass. Sez. lavoro n. 19485 del 16 luglio 2024. Da tali precedenti desume che la vivenza a carico esige la coesistenza di due condizioni: l’insufficienza dei mezzi di sussistenza dell’orfano e il concorso efficiente del dante causa al suo mantenimento, intesi come due facce dello stesso fenomeno.
La Corte afferma che l’onere probatorio incombe sul ricorrente, secondo l’art. 2967 cod. civ.. La condizione economica deve essere puntualmente documentata mediante allegazione di elementi fattuali e giuridici comprovanti il sostegno totalitario o quanto meno preponderante del dante causa.
Nel merito, il ricorso è infondato. La documentazione prodotta dall’INPS dimostra che alla data del decesso del padre il ricorrente percepiva un reddito superiore al limite di cui all’art. 14 septies della legge n. 33/1980. Nell’anno 2021 egli ha percepito dall’INPS, a titolo di pensione, un importo complessivo di euro 19.426,20. Il ricorrente ha prodotto una sola CU relativa al 2022, attestante un reddito di euro 6.871,77, che rappresenta uno soltanto dei trattamenti erogati in suo favore.
Neppure rileva la circostanza, documentata, della convivenza nel medesimo appartamento e della permanenza nello stato di famiglia, non essendo provato il sostegno economico continuativo e prevalente del padre. Le CU del defunto mostrano che il ricorrente non risultava fiscalmente a suo carico. La Corte rigetta quindi il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di difesa, liquidate in euro 1.000,00.
Nota della Redazione
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