Ricalcolo pensione Polizia di Stato con aliquota 2,44% dal 2022 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 39 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e dunque agli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 nell’interpretazione nomofilattica delle Sezioni riunite, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. La novella opera in favore del personale già collocato a riposo al 31 dicembre 2021, ma solo per i ratei maturati dall’entrata in vigore della disposizione, non costituendo norma di interpretazione autentica e non dispiegando effetti ex tunc. Il diritto alla riliquidazione decorre pertanto dal 1° gennaio 2022.
Il Fatto
L’appellante, ex dipendente della Polizia di Stato, ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo la norma inapplicabile agli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, e ha liquidato le spese in favore dell’INPS.
Avverso tale decisione l’interessato ha proposto appello, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 e l’erroneità della sentenza nella parte in cui escludeva l’applicabilità della disposizione. L’INPS si è costituito contestando il gravame e difendendo la pronuncia impugnata. La causa è stata discussa all’udienza pubblica dell’8 novembre 2023 e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che ha previsto l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, nell’interpretazione resa dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, anche in favore del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile in possesso, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
La norma ha quindi esteso l’applicazione della disposizione, per come interpretata dalle Sezioni riunite nn. 1 e 12 del 2021, anche al personale della Polizia di Stato. Ne deriva che la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con l’aliquota predetta.
Sul piano del diritto intertemporale, la Corte condivide l’indirizzo già espresso secondo cui la novella, per la sua formulazione letterale e per il correlato stanziamento di spesa, trova applicazione anche in favore del personale già in quiescenza al 31 dicembre 2021. Il comma 101 ha efficacia per il personale già cessato, ma solo in relazione ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022, non trattandosi di norma di interpretazione autentica idonea a spiegare effetti ex tunc; sul punto è richiamata Sez. II Appello n. 78 del 2023.
La conclusione è posta in linea con la pronuncia della Corte costituzionale n. 33 del 28 febbraio 2023, che ha precisato come lo ius superveniens debba avere applicazione non retroattiva, con riliquidazione operante solo dal rateo di gennaio 2022. La pronuncia, pur riguardante il Corpo della Polizia penitenziaria, è utilmente evocabile anche per gli ex appartenenti alla Polizia di Stato, essendo entrambi espressione di una Forza di polizia ad ordinamento civile.
L’appello è pertanto accolto parzialmente. In riforma della sentenza impugnata, la Corte riconosce il diritto dell’appellante alla riliquidazione della pensione con applicazione, sulla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo del 2,44%, sui ratei a decorrere dal 1° gennaio 2022, oltre accessori. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Nota della Redazione
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