Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese in contrasto giurisprudenziale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 33 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, nel giudizio pensionistico contabile, può essere dichiarata quando sopravvenga il soddisfacimento della pretesa dell’appellante e le parti diano atto dell’insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante a una pronuncia di merito. Sulla sorte delle spese non opera automaticamente la regola della soccombenza virtuale: il giudice valuta quello che sarebbe stato l’esito della lite in assenza di spontanea esecuzione. La compensazione è giustificata quando la questione era obiettivamente controvertibile al momento della domanda, per l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale risolto solo dall’intervento delle Sezioni Riunite, e l’Istituto previdenziale abbia provveduto alla riliquidazione senza irragionevole ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e titolare di pensione calcolata con sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, aveva impugnato la determinazione dell’INPS lamentando che la quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con sentenza n. 103/2021, aveva rigettato la domanda, ritenendo il beneficio applicabile solo a chi vantasse, alla medesima data, un’anzianità di almeno 15 anni. L’appellante ha dedotto la violazione del citato art. 54 e dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, richiamando l’orientamento delle SS.RR. n. 1 del 2021 e chiedendo l’applicazione del coefficiente del 2,44%.
La Motivazione della Corte
Nelle more, l’INPS ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico applicando, sulla quota retributiva, l’aliquota annua del 2,44% per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, con pagamento sul rateo di febbraio 2024, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’appellante ha concordato per la sopravvenuta carenza di interesse, riservando la richiesta di condanna alle spese.
La Corte qualifica la cessazione della materia del contendere come peculiare fattispecie di estinzione del processo, dichiarativa dell’impossibilità di definire il giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti. Nel caso concreto l’Istituto ha adeguato il trattamento a quanto statuito dalle Sezioni Riunite, e le parti hanno dato atto specificamente, negli scritti e in discussione, dell’insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante a una pronuncia: ne consegue la declaratoria di cessazione.
Resta il profilo delle spese. L’appellante invoca il principio di soccombenza virtuale, destinato a disciplinare le spese in caso di cessazione della materia del contendere, sulla base di quello che sarebbe potuto essere l’esito della lite in assenza di spontanea esecuzione del convenuto, come ricordato dalla Cassazione, ord. n. 24714/2022.
Il Collegio rileva il contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda e l’obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo dall’intervento delle Sezioni Riunite. Constata inoltre che l’istituto previdenziale ha provveduto alla riliquidazione senza irragionevole ed imprudente ritardo, anche in relazione alla mole di lavoro affrontata. Su queste basi compensa le spese tra le parti, dichiarando il non luogo a provvedere per le spese di giustizia, stante la loro sostanziale gratuità.
Nota della Redazione
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