Ricalcolo pensione con aliquota 2,44% per il personale cessato entro il 1995 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 38 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione della quota retributiva della pensione dei soggetti cessati dal servizio con anzianità compresa tra i quindici e i venti anni, l’art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 va interpretato, in continuità con le Sezioni Riunite n. 1/QM/2021, nel senso che l’aliquota annua di rendimento del 2,44% si applica per ogni anno di servizio effettivamente maturato sino al 31 dicembre 1995, in proporzione all’anzianità posseduta a tale data. Il giudice contabile conferma il ricalcolo della quota retributiva operato in primo grado, rigettando l’appello dell’ente previdenziale. La regola contempera la disciplina di favore della normativa previgente con il sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995. Le spese di difesa sono compensate per la novità dell’intervento nomofilattico.

Il Fatto

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto all’appellato, beneficiario del trattamento di quiescenza, il diritto al ricalcolo della pensione in applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, così come interpretato dalle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021. Il ricalcolo prevedeva l’applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per gli anni di servizio prestati fino al 31 dicembre 1995. L’INPS era stato condannato alla corresponsione dei ratei differenziali arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione, con spese compensate.

Avverso quella statuizione l’ente previdenziale ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995. A suo avviso l’aliquota unitaria di rendimento sarebbe riservata ai soli soggetti cessati con anzianità tra i quindici e i venti anni. L’appellato ha chiesto il rigetto del gravame e, in subordine, il riconoscimento del diritto al ricalcolo con aliquota del 2,445%.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti ricostruisce la questione come già risolta dall’organo nomofilattico. La sentenza di primo grado si era posta in linea di continuità con le Sezioni Riunite n. 1/QM/2021, riconoscendo il diritto alla riliquidazione della quota retributiva tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 e applicando il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.

Il Collegio richiama espressamente il passaggio del primo giudice secondo cui la soluzione ermeneutica delle Sezioni Riunite è finalizzata a contemperare la normativa di favore dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 con la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 335/1995. Il meccanismo di quantificazione della quota retributiva, per chi al 31 dicembre 1995 è entrato nel sistema contributivo, opera in misura proporzionale rispetto all’anzianità di servizio posseduta a quella data.

Su questa base la Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia correttamente riconosciuto il diritto al ricalcolo, con applicazione del coefficiente del 2,44% annuo per ogni anno utile. La decisione impugnata risulta immune da censure e va confermata, con conseguente rigetto dell’appello proposto dall’INPS.

Quanto alle spese di difesa, la novità introdotta dal recente intervento dell’organo nomofilattico ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 legge n. 533/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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