Controllo sui bilanci degli enti del SSN e obbligo di misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 143 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, da intendere come verifica della conformità delle complessive gestioni alle regole contabili e finanziarie. Esso non ha finalità statica, ma dinamica: il confronto tra fattispecie e parametro normativo è diretto all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio. L’accertamento delle carenze di maggiore gravità fa sorgere in capo all’ente controllato l’obbligo di adottare i provvedimenti di modificazione del bilancio necessari per la rimozione delle irregolarità e per il ripristino degli equilibri. L’inosservanza di tale obbligo preclude l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della sostenibilità finanziaria. Le pronunce di accertamento della Corte dei conti sono pertanto cogenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale e, in caso di inosservanza, inibiscono pro parte l’efficacia dei bilanci approvati.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha esaminato le relazioni-questionario redatte dall’organo di revisione economico-finanziaria di un’azienda ospedaliera universitaria sui bilanci di esercizio degli anni 2020, 2021 e 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Il controllo rientra nel programma di attività approvato dalla Sezione per l’anno 2024 ed è stato preceduto da una nota istruttoria, da un riscontro documentale della struttura sanitaria e da un’ulteriore memoria difensiva. La questione sottoposta alla valutazione collegiale attiene alla regolarità contabile e finanziaria delle gestioni del triennio e alle ricadute sui livelli essenziali di assistenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla base giuridica del controllo. Le disposizioni richiamate attribuiscono alla Corte dei conti una verifica sulla regolarità finanziaria degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Il perimetro del sindacato è stato precisato dalla Corte cost. sent. n. 39/2014, secondo cui esso costituisce sindacato di legalità e di regolarità e persegue lo scopo, in prospettiva dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di misure correttive effettive.
La Corte costituzionale ha inoltre chiarito che l’art. 1, comma 7, del d.l. n. 174/2012 collega all’accertamento delle carenze di maggiore gravità l’obbligo dell’ente di modificare il bilancio o il rendiconto per rimuovere le irregolarità e ripristinare gli equilibri. La mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o la loro inadeguatezza produce un effetto inibitorio: preclude l’attuazione dei programmi di spesa privi di copertura o di sostenibilità finanziaria.
Su questa cornice si innesta l’esame dei tre bilanci. L’Azienda ha approvato i bilanci 2020 e 2021 in ritardo rispetto ai termini prorogati dalla normativa emergenziale; per il 2022 il termine risulta rispettato nel recepimento delle direttive regionali. La Sezione riconduce il ritardo, per lo più, alla tardiva predisposizione delle direttive regionali di chiusura e ai successivi aggiornamenti e rettifiche.
L’istruttoria ha poi fatto emergere una serie di criticità: l’incremento dei crediti e dei debiti, il significativo aumento dei costi di gestione caratteristica, la crescita della spesa farmaceutica ospedaliera nel primo biennio, l’assenza di un inventario aggiornato dei cespiti con conseguente determinazione extracontabile di ammortamenti e sterilizzazioni. Su quest’ultimo punto l’organo di revisione ha dichiarato di non poter certificare la corrispondenza tra i valori di bilancio e le immobilizzazioni realmente esistenti.
La Sezione ha inoltre verificato la performance dell’azienda rispetto agli indicatori dei livelli essenziali di assistenza, rilevando che non risultano forniti i dati relativi a taluni indicatori “CORE” e a quelli “NO CORE”, e ha accertato il costante incremento dei parti cesarei primari. Sul fronte del PNRR, l’Azienda ha rappresentato di aver completato la progettazione di un intervento di adeguamento sismico e di aver collaudato sette delle otto grandi apparecchiature assegnate.
All’esito dell’esame, la Corte accerta la sostanziale corretta compilazione dei questionari nel rispetto delle linee guida della Sezione delle autonomie, con le integrazioni prodotte in istruttoria e nel contraddittorio, e formula gli ulteriori accertamenti. Invita l’azienda a proseguire l’attività di riduzione delle liste di attesa e l’attività di programmazione di misure volte ad aumentare la performance negli indicatori di erogazione dei servizi sanitari. Dispone infine la trasmissione della deliberazione ai soggetti istituzionali indicati e la sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
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