Inesistenza del rapporto processuale per decesso dell’agente contabile prima del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 93 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa di conto introdotto dal giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., il decesso dell’agente contabile intervenuto prima del deposito del ricorso determina l’inesistenza del rapporto processuale. L’esistenza attuale delle parti costituisce presupposto necessario della vocatio in ius. Non può operare la disciplina dell’interruzione del processo, non essendovi alcun giudizio pendente di cui possa verificarsi la stasi. Il ricorso è pertanto inammissibile, previa revoca del decreto che aveva fissato il termine per il deposito del conto.

Il Fatto

La Procura regionale chiedeva al giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, riferito a una struttura ricettiva, con richiesta di sanzione pecuniaria in caso di inadempimento e di compilazione d’ufficio del conto a spese dell’agente contabile. Il giudice fissava i termini con proprio decreto.

Successivamente il comune comunicava che l’atto era stato notificato al liquidatore della struttura, essendo nel frattempo deceduto l’agente contabile. La Procura chiedeva allora la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo in tale richiesta all’udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in via preliminare il rito. Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, secondo il richiamo all’art. 142 c.g.c.

Nel merito, l’agente contabile al quale il decreto aveva fissato il termine per il deposito del conto risultava deceduto in data anteriore alla proposizione del ricorso. Il rapporto processuale, osserva la Corte, non è mai sorto e non può trovare applicazione la disciplina dell’interruzione, poiché non può aversi stasi di un giudizio non ancora pendente.

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo della Cass. Sez. VI civ. n. 3033 del 2017 e della Cass. Sez. II civ. n. 14360 del 2013: è inesistente la sentenza emanata nei confronti di un soggetto già defunto al momento della proposizione della domanda, perché questi è privo della capacità di diritto e inidoneo a essere destinatario del vincolo giuridico. Parimenti inesistente è la notificazione della citazione effettuata a persona già deceduta.

La Corte ribadisce che l’esistenza attuale delle parti costituisce presupposto necessario della vocatio in ius, così che il fatto oggettivo dell’inesistenza del soggetto evocato impedisce l’instaurarsi del rapporto contenzioso, come affermato dalla Cass. Sez. I civ. n. 3726 del 2003 e confermato dalla giurisprudenza contabile (Corte conti, Sez. giur. Toscana, n. 3/2024).

Ne discende l’inammissibilità del ricorso, con previa revoca del decreto precedentemente emesso e nessuna statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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