Ricambio indipendente e marchio: la contraffazione resta illecita penale (Cass. pen. Sez. V n. 7088 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. tutelano la fede pubblica nell’affidamento che la collettività ripone nei marchi e nei segni distintivi. Integra quindi il reato la riproduzione del marchio dell’impresa produttrice su ricambi o componenti non originali di un prodotto complesso, non assumendo rilievo la clausola di riparazione di cui all’art. 241 cod. proprietà industriale, che liberalizza la fabbricazione e la vendita dei pezzi di ricambio ma non l’imitazione del marchio. È ammesso il solo uso del marchio altrui sulla confezione del ricambio, per indicarne la destinazione. L’aggravante dell’art. 474-ter cod. pen. non richiede che l’organizzazione sia creata ad hoc né destinata in via esclusiva alla contraffazione, bastando l’esercizio strutturato e continuativo dell’attività illecita.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 24 maggio 2024, conferma la condanna pronunciata in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, a carico del legale rappresentante di una società operante nel settore dello stampaggio per conto terzi. All’imputata si contesta di avere apposto, nella sede industriale, i marchi di note case automobilistiche su decine di migliaia di semilavorati e pezzi finiti affidati da una società committente e destinati a essere commercializzati come ricambi non originali. Il reato è contestato come contraffazione di marchi industriali, con l’aggravante speciale dell’art. 474-ter cod. pen. per l’allestimento di mezzi e attività organizzate.
La difesa propone ricorso per cassazione con sei motivi: la tardività delle conclusioni del Procuratore generale nel rito cartolare di appello; la liceità della condotta del ricambista indipendente; l’insussistenza dell’aggravante; il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche; la determinazione della pena; l’illegittimità della confisca dei macchinari. La questione centrale investe il rapporto tra la disciplina della proprietà industriale e la tutela penale del marchio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che le fattispecie degli artt. 473 e 474 cod. pen. presuppongono un’attività fraudolenta del soggetto, realizzata mediante alterazione o contraffazione di segni distintivi; in tale contesto il riutilizzo di un marchio autentico su un prodotto non originale integra contraffazione. La clausola di riparazione dell’art. 241 cod. proprietà industriale ha sospeso il diritto di produrre e vendere componenti di un prodotto complesso destinati alla riparazione, ma non l’imitazione del marchio apposto sui componenti originali, che resta penalmente illecita.
Residua la sola esclusione della riproduzione del marchio sulla confezione del ricambio, al solo scopo di indicarne la destinazione, in coerenza con la giurisprudenza europea richiamata. I giudici di merito hanno quindi correttamente ravvisato la fattispecie nella realizzazione di decine di migliaia di pezzi recanti i marchi in contestazione, configurando un concorso dell’imputata nella loro produzione.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte richiama la disciplina dell’errore sulla legge penale e il dovere di informazione e di indagine incombente su chi svolge professionalmente una determinata attività. L’imputata si è attenuta in modo acritico alle rassicurazioni del referente della committente, senza rivolgersi agli enti preposti alla tutela dei marchi né a consulenti, benché all’epoca esistessero già pronunce contrarie ai ricambisti indipendenti.
Sull’aggravante, il Collegio osserva che essa non esige la creazione di una struttura dedicata né la sua destinazione esclusiva all’attività di contraffazione. Rileva invece l’esercizio dell’attività in forma strutturata e sostanzialmente professionale, qui dimostrato dalla collaborazione protrattasi per anni, dalle fatture e dai documenti di trasporto rinvenuti e dall’elevato numero di prodotti sequestrati. Infondate anche le censure sul bilanciamento di circostanze, sulla commisurazione della pena e sulla confisca, non richiedendo l’art. 474-bis cod. pen. la destinazione esclusiva dei macchinari alla produzione contraffatta.
Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile per genericità, non essendo stata allegata alcuna incidenza delle conclusioni tardive sul diritto di difesa. Il reato risulta però estinto per prescrizione, con termine maturato in data 19 luglio 2024: la sentenza è pertanto annullata senza rinvio agli effetti penali, mentre il ricorso è rigettato agli effetti civili, con conferma delle statuizioni risarcitorie e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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