Ribaltamento in appello dell’assoluzione e obbligo di rinnovazione della prova tecnica (Cass. pen. Sez. V n. 7082 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento d’appello, la riforma della sentenza assolutoria che si fondi sulla rivalutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento da periti e consulenti tecnici impone al giudice la loro rinnovazione dibattimentale, poiché tali dichiarazioni, veicolate mediante linguaggio verbale, costituiscono prova dichiarativa e non semplice elaborato cartolare. L’obbligo non sussiste soltanto quando la relazione scritta sia stata acquisita mediante lettura, difettando in tal caso la natura dichiarativa. In caso di overturning di condanna il giudice dell’appello deve inoltre comporre una motivazione rafforzata, idonea a superare le argomentazioni della pronuncia assolutoria e a sostenere l’affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello, in riforma di una pronuncia assolutoria del Tribunale, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato, amministratore unico di una società poi dichiarata fallita, per bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta impropria e bancarotta fraudolenta documentale, condannandolo al risarcimento del danno in favore della parte civile e alla rifusione delle spese dei due gradi.

Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi motivazionali in relazione alla parziale rinnovazione della prova dichiarativa e all’omessa rinnovazione dell’audizione dei consulenti tecnici di parte e del pubblico ministero, che erano stati escussi in primo grado.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva che l’affermazione di responsabilità operata in appello derivava esclusivamente da una diversa valutazione degli apporti dichiarativi raccolti in primo grado, seguita a una parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La sentenza impugnata aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla rivalutazione delle dichiarazioni dei testi e del perito d’ufficio, senza però esaminare i consulenti tecnici di parte, le cui dichiarazioni erano state ritenute decisive nella pronuncia assolutoria di primo grado.

La Corte richiama il principio per cui, in tema di procedimento in appello, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria sussiste l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria quando la prova decisiva riguarda le dichiarazioni rese in dibattimento dai consulenti tecnici e dai periti, ancorché siano state acquisite le loro relazioni, ove nella motivazione della sentenza di overturning tali dichiarazioni siano state autonomamente valorizzate e rivalutate (Sez. 5 n. 7379 del 2023).

Il passaggio argomentativo centrale è che le dichiarazioni del perito o del consulente tecnico rese nel dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative: sorge quindi l’obbligo di rinnovazione dibattimentale attraverso l’esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste quando la relazione scritta sia stata acquisita mediante lettura, difettando in tal caso la natura dichiarativa (Sez. U n. 14426 del 2019).

Nel caso concreto le prove costituite dalle conclusioni dei consulenti tecnici avevano assunto tutte natura dichiarativa, per essere state oggetto di esame dibattimentale in primo grado, e andavano pertanto rinnovate. L’acquisizione delle relazioni scritte non esauriva i contenuti rilevanti delle dichiarazioni non rinnovate. In mancanza di elementi ulteriori idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza è viziata per violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

Fondate sono pure le censure sulla motivazione rafforzata. Il giudice dell’appello deve delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, come affermato da Sez. U n. 33748 del 2005 e confermato da successivi arresti (Sez. 4 n. 42868 del 2019). La Corte territoriale si era limitata a decostruire le affermazioni assolutorie, senza strutturare il tessuto logico idoneo a sostenere la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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