Ricettazione e attenuanti generiche: ricorso inammissibile per rivalutazione del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 35481 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca la illogicità della motivazione e il travisamento delle prove, al fine di ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie, è inammissibile, perché prospetta un sindacato estraneo al giudizio di legittimità, quando i giudici di merito abbiano esplicitato le ragioni del loro convincimento con corretti argomenti logici e giuridici. Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che tale prova contraria non emerga. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede l’analitica disamina di ogni elemento dedotto, bastando un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., ed è insindacabile in cassazione se immune da vizi logici e sorretta da sufficiente motivazione.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in secondo grado, con sentenza della Corte d’appello di Bologna del 17/12/2025, per il delitto di ricettazione. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, assumendo che il ragionamento dei giudici di merito fosse illogico e basato su elementi travisati, sia quanto alla prova della penale responsabilità sia quanto alla qualificazione giuridica del fatto. Con il secondo ha contestato la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo muovendo dalla sua natura. La doglianza, osserva, è finalizzata a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità, come costantemente affermato dalla giurisprudenza richiamata (Sez. U n. 6682 del 04/02/1992; Sez. III n. 13926 del 01/12/2011; Sez. III n. 44418 del 16/07/2013; Sez. II n. 37295 del 12/06/2019).

Il motivo è inoltre privo di una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento con corretti argomenti logici e giuridici. La Corte richiama in particolare la ricostruzione della responsabilità della ricorrente, fondata sull’inserimento delle sue generalità nel vaglia postale clonato, sull’intestazione del conto corrente su cui sono state addebitate le somme e sulla serie di operazioni di prelievo seguite dalla chiusura del conto.

Nel merito sostanziale il motivo è manifestamente infondato. Secondo l’orientamento consolidato, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. II n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022).

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che non è necessario che il giudice di merito consideri tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. La Corte richiama la personalità dell’imputata, già gravata da due precedenti per reati contro il patrimonio, e l’assenza di una condotta processuale collaborativa.

La Corte ribadisce poi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.. È pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. II n. 17347 del 26/01/2021; Sez. III n. 6877 del 26/10/2016; Sez. V n. 5582 del 30/09/2013; Sez. III n. 1182 del 17/10/2007). Il giudice, nel determinare la pena, non è tenuto ad analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, potendo limitarsi a quelli determinanti per la soluzione adottata.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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