Droga parlata e prova del narcotraffico oltre ogni ragionevole dubbio (Cass. pen. Sez. III n. 7385 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico dell’imputato consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di intercettazioni, senza sequestro della sostanza, la loro valutazione ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore. Ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna deve fondarsi in ogni caso su un dato probatorio al di là di ogni ragionevole dubbio, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione delle sole eventualità più remote. La riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede la valorizzazione del contesto organizzato, del numero delle cessioni e del ruolo del ricorrente come referente. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’aumento per la continuazione sono censurabili solo se la motivazione risulti ineccepibile sul piano logico-giuridico.

Il Fatto

La Corte di appello territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il ricorrente dal reato associativo e ha rideterminato la pena per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in anni sei di reclusione ed euro ventiquattromila di multa. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: errata interpretazione delle conversazioni intercettate, omessa qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73, eccessività dell’aumento per la continuazione e diniego delle attenuanti generiche.

La questione approda in Cassazione per la verifica della tenuta logica della motivazione sulla cosiddetta droga parlata e sulla congruità del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo attiene alla responsabilità per la cosiddetta droga parlata. La Corte ribadisce che, quando gli indizi consistono in dichiarazioni captate tramite intercettazioni senza sequestro della sostanza, la loro valutazione ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. esige particolare attenzione e rigore; la scelta ricostruttiva che conduce alla condanna deve fondarsi su un dato probatorio al di là di ogni ragionevole dubbio, con esclusione delle sole eventualità più remote, richiamando il precedente Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 – 01.

La Corte territoriale si è attenuta a tali indicazioni. Dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di un collaboratore è emerso che l’imputato commerciava in cocaina, rappresentava un referente stabile per le forniture, con un prezzo iniziale di cinquantacinque euro al grammo poi ribassato a cinquanta. I plurimi contatti con altro soggetto, circa trecentocinquanta nei soli mesi di febbraio e marzo 2015, e le conversazioni su cessioni e pagamenti di debiti riscontravano le dichiarazioni acquisite. La difesa non si è confrontata con tale parte di motivazione, insistendo sull’assenza di collaborazione con i concorrenti.

Il secondo motivo, sulla riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è generico. In applicazione dei criteri dettati dalle Sezioni Unite Murolo (n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 – 01), i giudici di merito hanno correttamente valorizzato il contesto organizzato, l’elevato numero di cessioni e il ruolo dell’imputato come referente.

Il terzo motivo è inconsistente. Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione ineccepibile, avendo la Corte territoriale ritenuto sub-valente la condizione di salute rispetto alla gravità del fatto e alla proclività a delinquere dimostrata. Anche l’aumento per la continuazione è giustificato dalla pluralità degli episodi di cessione, dall’entità e dalla tipologia dello stupefacente. La pena finale, pari ad anni sei di reclusione ed euro ventiquattromila di multa, è inferiore al medio edittale, non richiedendo giustificazioni soverchie rispetto ai criteri dell’art. 133 cod. pen., secondo Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 – 01.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

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