Inammissibili i motivi che chiedono una rivalutazione del fatto e della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 35479 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso che tenda a ottenere un’alternativa ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale abbia esposto con corretti argomenti logici e giuridici le ragioni del proprio convincimento. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi. La graduazione della pena, come la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; è pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna per tentata rapina impropria, con applicazione della recidiva e diniego delle attenuanti generiche.
Con il ricorso si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione su tre profili: la ritenuta sussistenza del requisito della violenza nella fattispecie contestata, la mancata esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La questione arriva davanti alla Corte per la dedotta erroneità del ragionamento del giudice di merito su tali punti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al delitto di tentata rapina impropria e al requisito della violenza. Lo ritiene manifestamente infondato e comunque non consentito in sede di legittimità, perché tende a ottenere un’alternativa ricostruzione del fatto attraverso criteri di valutazione diversi da quelli seguiti dal giudice di merito. A sostegno richiama Sez. U n. 6682 del 04.02.1992, Musumeci, Rv. 191229-01, oltre a Sez. II n. 37295 del 12.06.2019, Rv. 277218-01, Sez. III n. 44418 del 16.07.2013, Argentieri, Rv. 257595-01 e Sez. III n. 13926 del 01.12.2011, Valerio, Rv. 252615-01.
Il giudice di merito, prosegue la Corte, ha respinto le medesime doglianze già oggetto di appello ed ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con corretti argomenti logici e giuridici, ritenendo la fattispecie integrata in tutti i suoi elementi costitutivi, con riferimento alla condotta violenta tenuta nei confronti della persona offesa.
Il secondo motivo, concernente la mancata esclusione della recidiva, è parimenti manifestamente infondato: la Corte territoriale ne ha confermato l’applicazione con motivazione esente dai contestati vizi logici e giuridici, ritenendo il fatto sintomatico di un’accresciuta colpevolezza e capacità a delinquere, alla luce dei precedenti penali, commessi in tempi ravvicinati, e dell’indifferenza del ricorrente all’effetto deterrente delle esperienze giudiziali pregresse.
Il terzo motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è anch’esso manifestamente infondato. La Corte ribadisce che, nel motivare il diniego, il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi, restando disattesi o superati gli altri da tale valutazione.
La Corte ribadisce poi il principio per cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, come per la pena base, in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. È pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorretta da sufficiente motivazione, richiamando Sez. II n. 17347 del 26.01.2021, Angelini, Rv. 281217-01, Sez. III n. 6877 del 26.10.2016, Rv. 269196-01, Sez. V n. 5582 del 30.09.2013, Ferrario, Rv. 259142-01 e Sez. III n. 1182 del 17.10.2007, Cilia, Rv. 238851-01. Il giudice non è tenuto ad analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, potendo limitarsi a quelli determinanti, con valutazione insindacabile se immune da vizi logici.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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