Ricorso cassazione inammissibile se reitera motivi dell’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 32110 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi già proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado. La doglianza che si limiti a riprodurre le censure di merito, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, non denuncia in modo effettivo un errore logico o giuridico, ma introduce soltanto una lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità. Le valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate sono insindacabili. La genericità e la reiterazione delle doglianze ne determinano l’inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., con affermazione della responsabilità fondata, tra l’altro, sull’incasso della somma provento del raggiro quale indice sintomatico della piena partecipazione al fatto. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15/11/2024, ha confermato la decisione, respingendo i motivi proposti dall’imputato.

Quest’ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione perché illogica, contraddittoria, apodittica e mancante, oltre alla violazione di legge quanto alla sussistenza del dolo concorsuale nel delitto di truffa, e lamentando l’omessa o insufficiente valutazione delle argomentazioni difensive.

La Motivazione della Corte

La Settima Sezione ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo, con i quali il ricorrente denunciava il vizio di motivazione e la violazione di legge sulla sussistenza del dolo concorsuale. Il Collegio li ha ritenuti inammissibili perché meramente reiterativi e riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, finalizzati soltanto a introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado. Rilevano, a un tempo, l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato.

Su questa linea il Collegio ha osservato che il ricorso il quale riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’appello non si confronta criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. Il giudice di merito, del resto, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento applicando corretti argomenti giuridici, valorizzando l’incasso della somma provento del raggiro come indice sintomatico della piena partecipazione, in modo conforme alla decisione di primo grado.

Quanto al terzo motivo, con cui il ricorrente deduceva l’omessa o insufficiente valutazione delle argomentazioni difensive ai sensi dell’art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la Corte lo ha giudicato del tutto generico. Esso si limitava a criticare la decisione della Corte di appello, immune da vizi logici manifesti e conforme a quella di primo grado, censurando sostanzialmente la sintesi nella affermazione della responsabilità senza confrontarsi con la motivazione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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