Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 32115 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di legittimità non consente una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione né l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione del fatto. È pertanto inammissibile il ricorso che, reiterando doglianze già proposte in appello e ivi affrontate in termini precisi e concludenti, si articoli esclusivamente in fatto. È del pari inammissibile, per genericità, il motivo che prospetti per la prima volta in cassazione la riqualificazione del fatto ai fini della prescrizione, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di appello che su tale richiesta si sia espressamente pronunciato.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania ha confermato la sua penale responsabilità per i reati ascritti, contestando la decisione sotto due profili.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, perché mancante, contraddittoria e illogica, sia quanto alla responsabilità sia quanto alla mancata riqualificazione nell’ipotesi più tenue del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. Con il secondo motivo censura la mancata declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per maturata prescrizione, conseguente alla parimenti negata riqualificazione del fatto.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII esamina separatamente i due motivi e ne rileva l’inammissibilità. Quanto al primo, osserva che esso è del tutto reiterativo di doglianze già espresse in sede di appello, inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio, e già affrontate dalla Corte territoriale in termini precisi e concludenti.
Il motivo, articolato esclusivamente in fatto, si pone così al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. Resta estraneo ai poteri della Corte quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, secondo il consolidato indirizzo citato nella stessa ordinanza (Sez. III n. 18521 del 2018, Sez. V n. 15041 del 2018, Sez. IV n. 1219 del 2017, Sez. V n. 48050 del 2019).
La Corte rileva inoltre che la decisione di appello ha indicato, con motivazione logicamente argomentata e approfondita, gli elementi a supporto dell’affermazione di responsabilità, valorizzando la riscontrata apposizione di targhe non corrispondenti alla vettura in possesso del ricorrente, risultata oggetto di furto, con conseguente ostacolo alla identificazione. Tale ricostruzione, fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, è insindacabile in sede di legittimità in assenza di qualsiasi violazione di legge.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene generico e non consentito, perché tenta di introdurre una censura mai proposta in appello, neppure in sede di conclusioni. Esso si basa su una richiesta, la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648 cod. pen., esplicitamente disattesa dalla Corte territoriale: il motivo omette così di confrontarsi con la motivazione, logica ed argomentata, resa sul punto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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