Ricettazione e possesso di refurtiva ingiustificato: onere di spiegazione (Cass. pen. Sez. VII n. 27789 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Risponde di ricettazione l’imputato che sia trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura e che, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso. Il motivo di ricorso che si limiti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., quando non individui specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; è pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione di congruità della pena non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado e, in appello, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con pronuncia del 18.09.2025. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi relativi all’accertamento della responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
In particolare, il ricorrente ha contestato la prova della penale responsabilità e la caratterizzazione dell’elemento soggettivo, nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. La questione giunge davanti alla Corte di cassazione per la verifica della specificità dei motivi e della legittimità del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il primo motivo di ricorso, in punto di accertamento della responsabilità, è privo di concreta specificità e meramente reiterativo, in assenza di confronto con le argomentazioni della Corte di appello. Il motivo tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, estranei al sindacato di legittimità.
La Corte ribadisce che la mancanza di specificità del motivo va apprezzata non solo per la sua genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, richiamando sul punto un consolidato orientamento (Sez. 4 n. 256 del 1997; Sez. 4 n. 34270 del 2007; Sez. 2 n. 11951 del 2014).
Nel merito, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie contestate, analizzando la condotta del ricorrente e la mancanza di qualsiasi giustificazione quanto al possesso di una vettura rubata. La Corte ribadisce il principio di diritto secondo cui risponde di ricettazione l’imputato trovato nella disponibilità di refurtiva che non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso, in assenza di elementi probatori sulla riconducibilità del possesso alla commissione del furto (Sez. 2 n. 5616 del 2021; Sez. 3 n. 40385 del 2019).
Quanto al trattamento sanzionatorio, il motivo è del tutto generico, in mancanza di confronto con la decisione di appello, che ha evidenziato la gravità del fatto, le modalità dello stesso, il valore del bene e la mancanza di elementi positivamente valorizzabili. La Corte ribadisce che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione di congruità della pena non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2 n. 17347 del 2021; Sez. 3 n. 6877 del 2016).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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