Sequestro preventivo, motivazione solo apparente del riesame (Cass. pen. Sez. III n. 29490 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo, l’elemento soggettivo del reato in provvisoria contestazione è censurabile davanti alla Corte di cassazione solo se il vizio emerga ictu oculi dagli atti. Il giudice del riesame cautelare reale è investito di una valutazione sommaria del fumus commissi delicti, che deve coinvolgere tutti gli elementi tipici del reato, compreso l’elemento psicologico. La motivazione del provvedimento giurisdizionale che ometta di chiarire le ragioni dell’esclusione dell’elemento soggettivo e non consideri le argomentazioni del provvedimento genetico integra motivazione meramente apparente, in contrasto con l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e costituisce violazione di legge censurabile ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza del riesame.
Il Fatto
Un’indagine per i reati di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 e all’art. 648 cod. pen. conduceva il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino a disporre, in data 18 settembre 2025, il sequestro preventivo del profitto: diretto verso una società e per equivalente verso la persona fisica del suo legale rappresentante.
Investito dell’istanza di riesame, il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 28 ottobre 2025, accoglieva l’impugnazione ed annullava il provvedimento cautelare, escludendo la ricorrenza dell’elemento soggettivo dei reati provvisoriamente contestati. Avverso tale decisione la Procura della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per non avere il riesame adeguatamente esaminato la motivazione del provvedimento genetico.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il tema del rapporto tra riesame cautelare reale e sindacato sull’elemento soggettivo. Richiama il principio per cui al giudice del riesame è demandata una valutazione sommaria del fumus commissi delicti, che deve investire tutti gli elementi caratteristici del reato, quindi anche l’elemento psicologico, ma il relativo vizio è censurabile solo se emerge ictu oculi. Sul punto richiama Sez. II n. 18331 del 2016.
Nel caso esaminato, però, il Tribunale ha annullato il sequestro escludendo l’elemento soggettivo con una formula priva di concludenza, tale da non rendere intellegibili le ragioni della decisione. Il riesame ha affermato che, a fronte del principio di prova offerto dai ricorrenti sulle verifiche relative ai crediti compensati, non emergevano elementi dai quali dedurre la consapevolezza dei cessionari circa l’inesistenza dei crediti.
Tale motivazione, osserva la Corte, si rivela inidonea a chiarire le ragioni dell’annullamento, tanto più considerando la contestuale affermazione dell’inesistenza dei crediti compensati. La totale omissione di indicazioni sul contenuto del principio di prova rende insondabili le ragioni del provvedimento, senza che il Tribunale abbia considerato le argomentazioni, logicamente opposte, del Gip che avevano giustificato il sequestro.
In linea con Sez. II n. 5807 del 2017, la Corte ricorda che nel vizio di violazione di legge, unico censurabile in materia cautelare reale, rientra l’ipotesi in cui la motivazione sia stata adottata in maniera meramente apparente, in contrasto con il disposto dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone provvedimenti muniti di motivazione comprensibile ed esaustiva. Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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