Violazione del termine a comparire nullità a regime intermedio rilevabile in appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 12884 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del termine a comparire di quaranta giorni previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen., e quindi prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. La nuova disciplina del termine a comparire si applica esclusivamente agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. L’eccezione tempestiva di tale nullità, ancorché non esaminata dal giudice di merito, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pavia per i reati di rapina pluriaggravata, porto abusivo di strumenti atti a offendere e lesioni personali aggravate. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, lamentava la violazione dell’art. 601 cod. proc. pen. per il mancato rispetto del termine a comparire, con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Il decreto di citazione era stato notificato a mani dell’imputato il 12 maggio 2025 per l’udienza del 3 giugno 2025, a fronte del termine minimo di quaranta giorni previsto dalla legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato, assorbendo il secondo. Ha ricordato il principio consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite, secondo cui la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 si applica solo agli atti di impugnazione proposti dopo il 1° luglio 2024, come stabilito da Sez. U, n. 42124 del 2024, Nafi.
Nel caso di specie, l’atto di appello era stato proposto l’11 marzo 2025, quindi dopo la data di entrata in vigore della nuova disciplina. Il decreto di citazione era stato notificato all’imputato solo il 12 maggio 2025, a meno di un mese dall’udienza fissata per il 3 giugno 2025, in violazione del termine di quaranta giorni. La notifica al difensore, avvenuta il 26 marzo 2025, era stata effettuata in proprio e non nella qualità di difensore dell’imputato, non potendo quindi sanare il vizio.
La Corte ha qualificato la violazione come nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di secondo grado, come precisato da Sez. U, n. 42125 del 2024, Cirelli. Nel caso di specie, la nullità era stata tempestivamente eccepita dalla difesa con conclusioni scritte depositate il 16 maggio 2025.
La Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Milano per l’ulteriore corso, riconoscendo che l’omessa valutazione dell’eccezione difensiva da parte del giudice di merito aveva compromesso la validità del giudizio di secondo grado.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 180 c.p.p. – Regime delle altre nullità di ordine generale
- Art. 601 c.p.p. – Atti preliminari al giudizio