Pensione privilegiata: inammissibile senza previa domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 73 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, il giudizio avente ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, in funzione del futuro trattamento di privilegio, è ammissibile anche in assenza della domanda amministrativa di pensione privilegiata. Diversamente, il giudizio diretto al riconoscimento della spettanza della pensione privilegiata ha un petitum distinto e richiede una previa domanda amministrativa avente il medesimo oggetto: in sua mancanza il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., che impone una rigida simmetria tra quanto chiesto in sede amministrativa e quanto dedotto in sede processuale. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce accertamento definitivo anche per la successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente, aveva subito un infortunio in itinere il 4 agosto 2022, riportando plurime lesioni. Aveva chiesto al Ministero della difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo.

La Commissione medica ospedaliera aveva ascritto le patologie alla tabella A, sesta categoria, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 2 ottobre 2024, aveva negato la dipendenza da causa di servizio, ravvisando un profilo di imprudenza. Su tale base il Ministero aveva respinto l’istanza con nota del 7 ottobre 2024.

Il ricorrente impugnava la reiezione davanti alla Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del diritto alla pensione privilegiata, oltre all’equo indennizzo, e sollecitando una CTU. Il Ministero, dopo il riesame, aveva annullato il provvedimento e riconosciuto la dipendenza; l’Inps eccepiva l’improcedibilità per mancata domanda di pensione privilegiata. Questione centrale: l’ammissibilità della domanda di pensione privilegiata senza previa istanza amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto precisato che il giudizio non ha ad oggetto la domanda di equo indennizzo, come confermato dal ricorrente in udienza. Ne consegue che non vi è luogo a pronunciare sull’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Inps su tale richiesta.

Quanto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte nell’infortunio in itinere, la Corte ha dichiarato la cessata materia del contendere. Il Ministero, a seguito del riesame, aveva acquisito il nuovo parere del Comitato di verifica, che aveva valutato l’infermità dipendente da fatti di servizio, ed emesso il decreto che annullava il precedente provvedimento oggetto di giudizio. Il ricorrente ha aderito a tale richiesta.

Resta la domanda di pensione privilegiata, che la Corte ha dichiarato inammissibile. L’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. sanziona i ricorsi che propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa o per le quali non sia trascorso il termine dalla diffida a provvedere. La norma impone una rigida simmetria tra la domanda amministrativa e quella processuale, per evitare un contenzioso su questioni non previamente sottoposte all’Amministrazione.

Nel caso concreto, al momento del ricorso il ricorrente aveva presentato l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma nessuna domanda di pensione privilegiata. La Corte ha escluso che la pronuncia delle SS.RR. n. 12/2023/QM, richiamata dal ricorrente, conduca a diverso esito: essa ammette il ricorso volto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento di privilegio anche senza la domanda di pensione, ma tale ammissibilità riguarda il diverso giudizio di accertamento della dipendenza, non il giudizio di spettanza della pensione, che, avendo distinto petitum, esige una previa domanda amministrativa con il medesimo oggetto. Spese integralmente compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *