Riciclaggio e continuazione esterna: preclusioni e oneri processuali (Cass. pen. n. 35122/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello, la richiesta di riconoscimento della continuazione con reati satellite già definiti con sentenza irrevocabile (continuazione c.d. esterna) deve essere formulata con i motivi principali di gravame, se le sentenze relative ai fatti da unificare sono divenute irrevocabili anteriormente alla scadenza del termine per proporre i motivi stessi; i motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., sono ammessi solo per le sopravvenienze, ossia per le sentenze divenute irrevocabili dopo la presentazione dei motivi principali. La nullità per mancata comparizione dell’imputato in udienza, quando questi sia affidato in prova al servizio sociale con divieto di allontanamento, è a regime intermedio e deve essere eccepita dal difensore presente immediatamente dopo l’atto, a pena di sanatoria. La condotta di sostituzione delle targhe di un veicolo provento di delitto, anche se posta in essere mediante l’occultamento della targa originaria, integra il reato di riciclaggio, e la prova del diretto coinvolgimento può essere desunta dalla disponibilità del mezzo e dalla detenzione dei dati identificativi originali, con motivazione logica e non meramente indiziaria.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per i reati di riciclaggio (con assorbimento della ricettazione) e per altri reati satellite. La Corte d’appello di Roma confermava la condanna, dichiarando inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione con altri reati, già definiti con sentenze irrevocabili, presentata con motivi nuovi del 21 febbraio 2025. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo: la nullità dell’udienza per mancata comparizione, essendo egli affidato in prova con divieto di allontanamento e avendo ricevuto comunicazione del differimento solo il 22 marzo 2025, a due giorni dall’udienza; la violazione del diritto alla continuazione, ritenendo che la richiesta potesse essere proposta anche con motivi nuovi; il vizio di motivazione sulla responsabilità per il riciclaggio, sostenendo che la mera detenzione della targa originaria non fosse sufficiente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati tutti i motivi. Sul primo motivo, ha rilevato che l’imputato aveva ricevuto la comunicazione del differimento dell’udienza già il 25 febbraio 2025, con notifica a mani proprie del verbale di udienza, e non il 22 marzo come sostenuto; la seconda notifica era un duplicato. In ogni caso, l’eventuale nullità per inosservanza del termine libero di comparizione (art. 601, comma 3, cod. proc. pen.) è a regime intermedio, e doveva essere eccepita dal difensore presente in udienza, cosa non avvenuta, con conseguente sanatoria ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite (n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 02) che hanno chiarito che la nullità per mancato rispetto del termine a comparire va eccepita tempestivamente, e non può essere rilevata d’ufficio in cassazione.
Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui la continuazione c.d. esterna, che presuppone la irrevocabilità della sentenza relativa ai fatti da unificare, può essere chiesta in appello se le sentenze sono divenute irrevocabili dopo la scadenza del termine per i motivi di appello, e quindi possono formare oggetto di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Se, invece, i giudicati erano già definitivi al momento della presentazione dei motivi principali, la domanda deve essere formulata con i motivi stessi, altrimenti è preclusa (Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424; Sez. 2, n. 20993 del 20/05/2025, Langellotti, Rv. 288159). Nel caso di specie, le sentenze di condanna erano divenute irrevocabili in date di gran lunga precedenti (ultima il 14 maggio 2019) rispetto alla pronuncia di primo grado (6 giugno 2024), sicché la richiesta doveva essere formulata con i motivi principali di appello, e non con quelli nuovi. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica come riciclaggio, desumendo la responsabilità diretta dell’imputato dalla disponibilità del veicolo e dalla detenzione della targa originaria, elementi dai quali i giudici di merito, con motivazione logica, avevano tratto la conclusione che fosse stato l’imputato a sostituire o far sostituire le targhe, occultando la provenienza delittuosa.
Implicazioni Pratiche
- Eccezione di nullità per mancata comparizione: il difensore, in caso di mancata comparizione dell’imputato per impedimento legato a misure alternative (es. affidamento in prova), deve eccepire immediatamente la nullità in udienza; la mancata eccezione, in presenza di difensore, determina la sanatoria del vizio, anche se l’imputato non ha ricevuto il termine libero di comparizione, trattandosi di nullità a regime intermedio.
- Continuazione esterna e motivi di appello: la richiesta di continuazione con reati già giudicati irrevocabilmente deve essere formulata con i motivi principali di appello; i motivi nuovi sono ammessi solo per le sopravvenienze (sentenze divenute irrevocabili dopo la scadenza del termine); il difensore deve quindi verificare la data di irrevocabilità e, se antecedente, includere la domanda nei motivi principali, pena la preclusione.
- Prova del riciclaggio mediante alterazione di targhe: per contrastare la prova del riciclaggio basata sulla detenzione di un veicolo con targhe sostituite, il difensore deve allegare elementi che escludano la riconducibilità della condotta di alterazione all’imputato (es. prova di un terzo autore, mancanza di disponibilità esclusiva del mezzo); la mera detenzione del bene, se accompagnata da circostanze quali la disponibilità della targa originaria, può fondare una prova indiziaria sufficiente, se la motivazione del giudice è logica e non meramente congetturale.
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Nota della Redazione
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