Concordato in appello: vincolatività pena e omessa motivazione sul proscioglimento (Cass. pen. n. 35148/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello con accordo sulle pene ex art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen., né sulla qualificazione giuridica del fatto, poiché l’effetto devolutivo dell’impugnazione è limitato ai motivi non oggetto di rinuncia. La richiesta concordata tra accusa e difesa sulla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità; il giudice non può addivenire a una pena diversa, neppure per effetto della continuazione con reati già giudicati, senza che ciò determini la caducazione dell’accordo e l’obbligo di proseguire l’udienza in contraddittorio. L’applicazione di una pena diversa da quella concordata integra un vizio che impone l’annullamento senza rinvio della decisione, con trasmissione degli atti al giudice di appello per l’ulteriore corso.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in sede di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., riqualificava i reati ascritti a due imputati come “fatto lieve” di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo la pena per il primo imputato a otto anni di reclusione. Per il secondo imputato, concedendo le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione con un reato già giudicato con sentenza passata in giudicato nel 2011, la Corte rideterminava la pena in complessivi anni 7 di reclusione ed euro 29.625 di multa, nonostante l’accordo tra le parti prevedesse una pena di un anno di reclusione ed euro 625 di multa, con richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen. Il primo imputato ricorreva per cassazione deducendo la mancata motivazione sul proscioglimento e sulla qualificazione giuridica; il secondo eccepiva la violazione dell’art. 599-bis per la mancata applicazione della pena concordata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo imputato, richiamando il principio per cui, nell’accogliere la richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice di appello non deve motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità, poiché l’effetto devolutivo è limitato ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). La rinuncia ai motivi di appello, espressa nel concordato, preclude ogni censura sulla ricostruzione del fatto e sulla qualificazione giuridica, restando il giudizio vincolato all’accordo.
Quanto al secondo imputato, la Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio. Ha osservato che la richiesta concordata di pena è vincolante nella sua integralità: il giudice non può applicare una pena diversa da quella pattuita, neppure in ragione di una continuazione con reati già giudicati, se l’accordo non la prevedeva. Nel caso di specie, l’accordo prevedeva la pena di un anno di reclusione ed euro 625 di multa, con richiesta di conversione ex art. 20-bis cod. pen.; la Corte d’appello, invece, ha determinato una pena di anni 7 di reclusione per effetto della continuazione, senza che ciò fosse stato concordato. L’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, se la richiesta non è accolta, il giudice dispone la prosecuzione dell’udienza; nella specie, ciò non è avvenuto. La sentenza è quindi illegittima, poiché il negozio processuale è unitario e la modifica della pena lo invalida, richiedendo l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114).
Implicazioni Pratiche
- Vincolatività della pena concordata: il difensore che conclude un accordo ex art. 599-bis deve assicurarsi che la pena concordata sia calcolata in tutte le sue componenti, inclusi gli aumenti per continuazione o per reati satellite, e verificare che il giudice, in caso di accoglimento, non possa modificare unilateralmente la pena; se il giudice applica una pena diversa, l’accordo decade e il difensore deve eccepire la violazione e chiedere la prosecuzione dell’udienza.
- Motivazione del giudice nel concordato: il difensore non può eccepire la mancanza di motivazione sul proscioglimento o sulla qualificazione giuridica nel concordato, poiché la rinuncia ai motivi di appello limita la cognizione del giudice all’accordo; eventuali vizi di nullità assoluta o inutilizzabilità devono essere fatti valere come eccezioni preliminari, non come motivi di ricorso sulla sentenza.
- Richiesta di conversione della pena: la richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen. è parte integrante dell’accordo sulla pena; se il giudice non vi dà seguito, l’accordo non è integralmente accolto e perde efficacia, obbligando il giudice a proseguire l’udienza; il difensore deve quindi produrre documentazione sulle condizioni economiche e specificare la richiesta nell’accordo per evitare che il giudice la trascuri.
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Nota della Redazione
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