Riciclaggio e ricettazione si distinguono per dolo e idoneità a ostacolare l’identificazione (Cass. pen. Sez. II n. 24017 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di riciclaggio si differenzia da quello di ricettazione sotto il profilo dell’elemento materiale, che si connota per l’idoneità della condotta a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, e sotto il profilo dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione; la ricettazione è invece connotata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto. È inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso che proponga una mera rivalutazione del compendio probatorio senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sono insindacabili quando la motivazione sia esente da manifesta illogicità.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 20/05/2025, confermava la decisione del G.I.P. del Tribunale di Mantova che aveva condannato il ricorrente per i reati di riciclaggio (riqualificato), falsità in documenti, truffa aggravata e ricettazione, commessi in epoca antecedente all’11/12/2019. La vicenda riguardava l’immissione in commercio, presso un autosalone, di veicoli con numeri di telaio alterati e documenti di circolazione contraffatti.

Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla riferibilità materiale delle condotte, alla valutazione degli elementi costitutivi del riciclaggio, alla responsabilità concorsuale, al mancato riconoscimento delle attenuanti e alla determinazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai primi cinque motivi, ne ha rilevato la natura del tutto fattuale: il ricorrente proponeva una mera rivalutazione del compendio probatorio, peraltro genericamente e senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né reinterpretare gli elementi di prova già valutati.

Nel caso concreto, le conclusioni sulla responsabilità risultavano adeguatamente giustificate attraverso una puntuale valutazione delle prove, che aveva consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche, contraddizioni e travisamenti. Il controllo di legittimità, ha ribadito la Corte, non è diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti, ma solo a verificare se essa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia, nel complesso, esauriente e plausibile.

La Corte ha poi valorizzato le modalità frazionate e progressive della condotta delittuosa e ha confermato la sussistenza del dolo generico di trasformazione del bene per impedirne l’identificazione. Sul punto ha ribadito il criterio distintivo tra riciclaggio e ricettazione, richiamando il proprio precedente Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017: il riciclaggio si connota per l’idoneità a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e per il dolo generico, mentre la ricettazione esige il dolo specifico di profitto.

Quanto ai motivi dal sesto all’ottavo, la Corte li ha ritenuti inammissibili. La motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dell’attenuante di cui all’art. 648 bis, comma 4, cod. pen. e di determinazione della pena è esente da manifesta illogicità e giuridicamente corretta. Il giudice di merito non deve prendere in esame tutti gli elementi dedotti, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Il rigetto dell’attenuante è stato giudicato ineccepibile: per il reato presupposto di cui all’art. 646 cod. pen., all’epoca dei fatti era prevista la pena detentiva nel massimo pari a cinque anni, sicché non trovava applicazione la diminuente prevista per il caso di reato presupposto punito con pena inferiore nel massimo a cinque anni. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *