Udienza anticipata rispetto all’orario comunicato: nullità assoluta e processo da rifare (Cass. pen. 1703/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 1703/2026 (udienza pubblica del 4 dicembre 2025, R.G.N. 32754/2025) — Presidente Luca Pistorelli, Relatore Tiziano Masini

Il principio di diritto

L’anticipazione dell’orario dell’udienza rispetto a quello fissato e comunicato alle parti, che impedisce all’imputato di intervenire e di esercitare il diritto di difesa, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., equivalendo a omessa citazione, ed è emendabile soltanto con l’integrale rinnovazione del giudizio.

Il fatto

La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna, pronunciata dal Tribunale di Avellino, di un’imputata per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, commesse quale legale rappresentante di una società poi fallita. Con il ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, la difesa deduceva anzitutto una nullità processuale: l’udienza dibattimentale era stata chiamata prima dell’orario programmato e comunicato alle parti, impedendo la partecipazione dell’imputata e portando alla chiusura del dibattimento senza l’esame dei testi della difesa.

La motivazione

Il primo motivo, di carattere assorbente, è fondato. La natura processuale della questione ha imposto la consultazione degli atti, dalla quale è emerso che l’udienza era stata anticipata alle 11.40 rispetto alle 12.30 fissate e comunicate. Il sostituto del difensore di fiducia, presente per delega orale, aveva prestato acquiescenza, rinunciato ai testi e discusso; ma l’imputata non era presente né era stata avvisata della variazione d’orario. L’anticipazione dell’udienza, precludendo all’imputata di comparire e di esercitare il diritto di difesa, integra una nullità assoluta ex artt. 178, lett. c), e 179 c.p.p., assimilabile all’omessa citazione, emendabile solo con l’integrale rinnovazione del giudizio (richiamati Sez. 3, n. 51578/2017, Scremin; Sez. 1, n. 46228/2008, Carlino; Sez. 5, n. 12641/2015, Galdino; Sez. 5, n. 3849/2014, Traore). La Corte annulla senza rinvio la sentenza d’appello e quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per l’ulteriore corso.

Implicazioni pratiche

Un vizio apparentemente “organizzativo” — chiamare la causa prima dell’ora comunicata — travolge l’intero giudizio. Se l’imputato non è avvisato della variazione d’orario e non può comparire, si realizza una nullità assoluta equiparata all’omessa citazione, rilevabile in ogni stato e grado e non sanabile dall’acquiescenza del sostituto del difensore. Per la difesa: verificare sempre la corrispondenza tra l’orario ufficiale comunicato e quello di effettiva chiamata, ed eccepire tempestivamente ogni anticipazione. L’unico rimedio è rifare il processo dal primo grado.

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