Verbale di P.G. e fermo immagine fondano i gravi indizi cautelari (Cass. pen. Sez. I n. 24016 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità non consente la revisione degli elementi fattuali né la rivalutazione degli apprezzamenti di merito, restando limitato alla verifica della congruità logica e della correttezza giuridica del tessuto argomentativo. Il verbale di fermo e le annotazioni di polizia giudiziaria costituiscono atti assistiti da presunzione semplice di affidabilità, smentibile con prova contraria o revocabile in dubbio con un principio di prova contrario. Il pubblico ministero non ha l’obbligo di trasmettere i supporti informatici contenenti le videoriprese utilizzate ai fini dell’applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell’annotazione di polizia giudiziaria, non essendo configurabile alcuna violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 24.11.2025, confermava il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Roma che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato per un tentato omicidio commesso in concorso con altri due soggetti. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 273, 292, comma 2, lett. c) e c-bis), 309, comma 5, 9 e 10, 291, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione apparente sulla gravità indiziaria.

La difesa contestava che i gravi indizi fossero stati ritenuti sulla base di registrazioni audiovisive mai visionate dal pubblico ministero, dal G.i.p., dal Tribunale del riesame né dalla difesa, ma solo dalla polizia giudiziaria, che aveva riferito unilateralmente del loro contenuto. Lamentava altresì l’identificazione meramente presuntiva dell’indagato e l’attribuzione al verbale di fermo di una presunzione di affidabilità insuperabile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia cautelare. Il giudice di cassazione è privo del potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo resta perciò circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinano e dell’assenza di illogicità evidente.

Nel caso concreto il Tribunale del riesame non è incorso in alcuna violazione di legge né in vizio motivazionale. I giudici hanno dato atto della completezza degli atti trasmessi dall’ufficio di procura, corrispondenti a quelli a disposizione del G.i.p., costituiti dai fermo immagine dei filmati e dagli atti di polizia giudiziaria, cui si era aggiunto l’interrogatorio dell’indagato. Quanto al DVD contenente il filmato parzialmente non visionabile, la Corte osserva che già il G.i.p. si era confrontato con l’eccezione difensiva ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., spiegando le ragioni della sufficienza del materiale disponibile in fase indiziaria.

Il passaggio centrale riguarda la ritenuta insussistenza dell’obbligo del pubblico ministero di trasmettere i supporti informatici contenenti le videoriprese quando gli esiti delle stesse siano riportati nell’annotazione di polizia giudiziaria. Su tale premessa i giudici di merito hanno valorizzato l’intrinseca coerenza della verbalizzazione degli operanti, che descrive le fasi intermedie tra un’immagine e l’altra, e la presunzione semplice di affidabilità del verbale di fermo, smentibile con prova contraria o revocabile in dubbio con un principio di prova contrario, non offerto dall’indagato.

La Corte richiama poi il complesso degli elementi certi acquisiti: le immagini di videosorveglianza comparate con le foto segnaletiche tramite il sistema SARI, il riscontro offerto dagli indumenti indossati dall’indagato e la documentazione medica attestante la micidialità delle lesioni, con ferita addominale chiaramente volta a colpire organi vitali. Rileva che l’indagato neppure ha tentato una ricostruzione alternativa dei fatti, limitandosi a parlare di una rissa senza indicare ruolo, orario, partecipi o luogo esatto dello scontro. Le censure difensive, limitate a contestare la mancanza delle registrazioni e la non certa identificazione, sono pertanto infondate, essendosi i giudici di merito confrontati con esse in modo non manifestamente illogico. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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