Responsabilità del concorrente per la carta prepagata ceduta al correo (Cass. pen. Sez. 2 n. 22802 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso nei reati di truffa e frode informatica, risponde a titolo di concorso chi metta consapevolmente a disposizione del correo le proprie carte prepagate e il conto corrente su cui far confluire i profitti illeciti, essendo irrilevante che non sia provato un suo personale guadagno. Il contributo del compartecipe, inserito con efficienza causale nel determinismo dell’evento, è assorbito nella struttura unitaria del reato concorsuale: ciascuno risponde degli atti propri e di quelli dei correi nei limiti dell’impresa criminosa concordata. La sospensione condizionale della pena esige un giudizio prognostico di merito, non sindacabile in legittimità, che escluse le condizioni ostative non si esaurisce in automatismi. La liquidazione delle spese alla parte civile, nel giudizio con contraddittorio scritto, presuppone un contributo effettivo alla decisione.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 29/05/2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna nei confronti dell’imputato per frode informatica e truffa, commesse in concorso con altri in danno di due persone offese e di una società, oltre al reato per il quale era stata dichiarata l’estinzione per remissione di querela. Sono state confermate le statuizioni civili, con risarcimento liquidato in via equitativa e provvisionale in favore dell’unica parte civile costituita.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità concorsuale, alla mancata assoluzione per il capo estinto e al diniego dei benefici di legge.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, per lo più reiterativi di quelli già esaminati in appello. I primi tre motivi sono trattati congiuntamente perché sovrapponibili.
Sul concorso, la Corte rileva che i giudici di merito hanno ricostruito una effettiva intrusione informatica ai danni delle persone offese e il consapevole contributo del ricorrente, che ha messo a disposizione del correo le proprie carte prepagate e il conto corrente — aperto pochi giorni prima delle truffe — su cui far confluire il profitto. Elementi logici convergenti sorreggono la conclusione: contestualità temporale, identiche modalità commissive, attivazione delle carte e apertura del conto in prossimità dei fatti, ammissione della consegna in cambio di denaro, nonché la falsa dichiarazione di smarrimento resa agli inquirenti e la mancata attivazione di iniziative a tutela. Il ricorrente oppone solo una lettura alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al capo estinto, la Corte ribadisce che il ricorso che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi l’evidenza della prova di innocenza. Nella specie ci si limita a reiterare genericamente la mancanza di prova. È irrilevante che non sia stato provato il profitto in capo al ricorrente, dovendosi individuare la responsabilità nell’avere consapevolmente messo a disposizione del correo le carte utilizzate per l’accreditamento dei proventi.
Sul diniego della sospensione condizionale della pena, la Corte richiama l’art. 164 cod. pen., che rinvia all’art. 133 cod. pen.: il giudizio prognostico implica una valutazione discrezionale, sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata. La Corte territoriale ha valorizzato la pluralità delle condotte e l’inserimento non occasionale dell’imputato. Corretta anche l’esclusione della non menzione della condanna, trattandosi di imputato non incensurato.
Infine, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 877 del 2022 in tema di spese della parte civile nel giudizio con contraddittorio scritto: la liquidazione presuppone un contributo effettivo all’attività decisoria, che nella specie è mancato, essendosi la parte civile limitata a formulare le conclusioni senza contrastare i motivi.
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Nota della Redazione
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