Bonus Tremonti Ambiente escluso per le imprese di scopo (Cass. civ. Sez. V n. 9914 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, legge n. 388 del 2000 spetta alle imprese per l’acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente dall’esercizio dell’attività da esse svolta. L’agevolazione si fonda sull’implicito presupposto dell’inerenza del danno all’attività dell’impresa investitrice e non si estende agli investimenti diretti a rimediare a danni causati da soggetti terzi. Ne consegue che il beneficio non compete alle imprese di scopo, il cui oggetto sociale esclusivo consista nella produzione e cessione a terzi di energia elettrica, poiché una diversa interpretazione contrasterebbe con la volontà del legislatore e trasformerebbe l’agevolazione in aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 107-109 TFUE.

Il Fatto

La società contribuente presentava istanza di rimborso di parte dell’Ires versata per l’anno 2010, per un importo di euro 31.244,00, ritenendo di avere diritto al cosiddetto bonus Tremonti Ambiente sulla quota di costo qualificabile come componente ambientale, come calcolata in un elaborato peritale. L’Amministrazione finanziaria non si pronunciava sull’istanza, facendo così formare il silenzio-diniego.

La Commissione tributaria provinciale di Bolzano accoglieva il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la norma non consentisse di distinguere tra imprese che effettuano investimenti ambientali funzionali alla propria attività principale e imprese di scopo. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui l’Ufficio contesta l’individuazione della nozione di investimento ambientale, sostenendo che vanno escluse dal beneficio le imprese di scopo. Il motivo è ritenuto fondato, con assorbimento delle ulteriori censure.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il beneficio spetta per l’acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente dall’attività svolta dall’impresa investitrice, e non anche quelli causati da soggetti terzi. Vengono citate, tra le altre, Cass. n. 5330 del 2025, Cass. n. 15060 del 2024, Cass. n. 35919 del 2023 e Cass. n. 29365 del 2020. Si precisa che è stato disatteso il diverso orientamento (Cass. n. 30225 del 2022, Cass. n. 38043 del 2022), sicché non sussistono i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite.

La Corte muove dal dato testuale dei commi 13 e 15 dell’art. 6 legge n. 388 del 2000. La concessione dell’agevolazione a favore della generalità delle piccole e medie imprese presuppone la dannosità ambientale inerente all’attività d’impresa. Nel riferirsi ai danni causati all’ambiente, il legislatore intende quindi richiamare i danni inerenti all’attività dell’impresa investitrice. L’opposta lettura trasformerebbe il beneficio in un incentivo all’attività stessa delle imprese che operano per rimediare a danni altrui.

Un simile esito contrasterebbe con l’intenzione legislativa e integrerebbe un aiuto di Stato vietato, per il vantaggio competitivo che attribuirebbe a quel settore di imprese. La diversità tra chi investe per riparare danni causati da terzi e chi investe per riparare danni causati dalla propria attività giustifica il diverso trattamento fiscale di un’identica immobilizzazione.

Le norme agevolative, di carattere eccezionale e derogatorio, sono di stretta interpretazione. La materia tributaria rientra poi nel nucleo duro delle prerogative pubbliche, come ricordato richiamando la giurisprudenza di Strasburgo. Non si ravvisano infine i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, poiché la Corte ha già offerto un’interpretazione conforme al diritto euro-unitario.

La Commissione tributaria regionale non si è attenuta a tali principi. Poiché la società non ha contestato la propria qualificazione come impresa di scopo, la causa è decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario. Le spese di merito sono compensate per la presenza di orientamenti divergenti; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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