Ricognizione di debito e inversione dell’onere probatorio nel conto corrente bancario (Cass. civ. Sez. I n. 15374 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La ricognizione di debito non è di per sé idonea a invertire l’onere della prova in danno di chi l’ha sottoscritta, poiché produce l’effetto dell’astrazione processuale soltanto nei rapporti tra autore e destinatario della dichiarazione. Quando l’autore della ricognizione opponga la nullità delle clausole del rapporto sottostante — segnatamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi e il rinvio agli usi su piazza — l’onere probatorio del credito residuo grava sull’istituto bancario. Il giudice del merito che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, qualifichi l’atto come ricognitivo anziché novativo compie un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove non siano violate le regole ermeneutiche degli artt. 1362 e ss. cod. civ. Il regolamento delle spese, in caso di accoglimento solo parziale della pretesa monitoria, può essere compensato per la parte corrispondente alla riduzione del debito, senza contrasto con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto nel 2002 un decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore principale e del suo garante per il saldo di un conto corrente risalente al 1993, maggiorato di interessi al tasso convenzionale. Gli ingiunti proponevano opposizione e il Tribunale, accogliendola solo in parte, revocava il decreto e li condannava al pagamento di una somma ridotta, nei limiti della fideiussione prestata dal garante.
La vicenda proseguiva in appello: la Corte territoriale, respinto l’appello incidentale della banca cessionaria del credito, confermava la qualificazione dell’atto notarile del 1994 come ricognizione di debito e non come novazione, dichiarava la nullità delle clausole nulle del conto corrente e riduceva ulteriormente la somma dovuta, con interessi al tasso ex art. 117 TUB. Il garante, anche quale cessionario della società debitrice, ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che la banca avesse introdotto una domanda nuova, fondata su causa petendi diversa dall’atto novativo. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: il ricorrente non contestava l’applicazione dei canoni ermeneutici, ma contrapponeva una diversa interpretazione dell’atto. L’interpretazione del contratto è accertamento in fatto riservato al giudice del merito, censurabile solo per violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. o per vizi di motivazione, con specifica indicazione delle norme violate e delle ragioni dello scostamento.
Il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. per insufficienza della prova del credito. La Corte ha richiamato il principio per cui la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice applichi erroneamente la regola di giudizio, attribuendo l’onere a una parte diversa da quella gravata, e non quando si contesti l’apprezzamento delle risultanze istruttorie. Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la loro violazione è deducibile solo se il giudice abbia disatteso il principio di libera valutazione delle prove, non già se abbia esercitato male il proprio prudente apprezzamento.
Nel merito, la Corte ha confermato la distinzione operata dalla Corte territoriale. La ricognizione di debito, per l’astrazione processuale, inverte l’onere della prova sull’esistenza del rapporto obbligatorio sottostante, ma non incide sulla posizione di chi l’ha sottoscritta. Dimostrata la nullità delle clausole contrattuali, gravava quindi sull’opposta la prova del proprio credito, al netto delle somme indebitamente annotate.
La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità del tasso indicato nella ricognizione, la cui efficacia vincolante era venuta meno una volta accertata la nullità parziale del rapporto bancario. Il terzo motivo, relativo alla compensazione delle spese per i due terzi, è stato parimenti dichiarato inammissibile: nel procedimento monitorio, in caso di accoglimento solo parziale della pretesa, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la compensazione delle spese, non avendo l’opposizione avuto esito totalmente vittorioso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.