Rimborso Ires, obbligo di provare i versamenti e motivazione apparente della CTR (Cass. civ. Sez. V n. 15378 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di rimborso il contribuente che domanda la restituzione di somme deve dimostrare, con prova rigorosa, di averle effettivamente versate all’Erario. È affetta da nullità, per violazione degli art. 112 e art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la sentenza di appello che, pur individuando le questioni controverse, non si pronunci su di esse e adotti una motivazione perplessa, incompleta o meramente apparente. In tal caso la decisione va cassata con rinvio al giudice di secondo grado perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti.
Il Fatto
La società contribuente inviava all’Agenzia delle Entrate, il 12.3.2013, istanze di rimborso dell’Ires relative all’omessa deduzione dell’Irap sui costi del personale dipendente per gli anni d’imposta dal 2006 al 2011. L’Amministrazione accoglieva parzialmente le istanze; la società contestava la determinazione per gli anni dal 2008 al 2011, in relazione ai quali l’Ente impositore riteneva non dovuta la restituzione di complessivi Euro 804.649,00.
La contribuente impugnava i dinieghi parziali davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che riuniva i ricorsi e li accoglieva. L’Amministrazione proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia riformava la decisione, riaffermando la correttezza del diniego. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I motivi di ricorso — la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’omesso esame di fatti decisivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle norme sulla deduzione Irap — sono tra loro collegati e vengono esaminati congiuntamente.
La Corte riporta un ampio stralcio della decisione d’appello. Il giudice del gravame ricostruisce la genesi del processo e il contrasto tra le parti: la società sostiene che nel calcolo del costo del personale debbano computarsi anche accantonamenti e rilasci; l’Amministrazione ritiene che rilevino le sole voci desumibili dalle dichiarazioni presentate e che la società non abbia dato prova del maggior versamento Irap.
Il Collegio rileva che la CTR individua le principali questioni, ma su alcune non si pronuncia e su altre adotta una motivazione perplessa. Non prende posizione sul criterio di quantificazione della base imponibile deducibile, né sulle circostanze dedotte dalla società quanto al calcolo e al versamento della maggiore Irap. Segnala il contrasto sulla corretta imputazione temporale dei costi, senza precisare se sia stata provata. Lascia irrisolta anche la questione della tempestività della produzione documentale, contestata dall’Amministrazione, senza indicare a quale documentazione intenda riferirsi.
Il giudice d’appello afferma che dalla documentazione in atti non risulterebbero le modalità di determinazione del credito richiesto a rimborso, esprimendo una valutazione incerta, e aderisce alla tesi dell’Ente impositore senza chiarirne le ragioni. Soprattutto, non analizza specificamente la contestazione sul difetto di prova del maggior versamento Irap.
Da tali incompletezze la Corte desume la fondatezza delle censure di omessa pronuncia e di apparenza della motivazione. Richiama il principio generale dell’ordinamento tributario secondo cui chi domanda la restituzione di somme deve provare con prova rigorosa di averle versate all’Erario. Il ricorso è pertanto accolto, la decisione impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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