Conclusione senza rilievi del controllo sul rendiconto comunale per accertata assenza di squilibri economico-finanziari (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 1 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legalità finanziaria sui rendiconti degli enti locali, svolto dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 148-bis Tuel e dell’art. 1, commi 166 e seguenti, l. n. 266/2005, è volto a verificare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’osservanza del vincolo di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, Cost. e l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’ente. L’esame si basa sui dati contabili rappresentati dall’ente nei questionari e nella documentazione acquisita, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti. Quando non emergono irregolarità che richiedano una revisione del risultato di amministrazione o l’adozione di una pronuncia specifica, la Sezione conclude l’attività di controllo senza rilievi. Tale conclusione non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese, che potranno formare oggetto di eventuali successive verifiche.
Il Fatto
L’organo di revisione del Comune di Castel Focognano (AR) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Toscana la relazione sul rendiconto della gestione finanziaria 2024, in adempimento all’obbligo previsto dall’art. 1, commi 166 e seguenti, l. n. 266/2005. La Sezione ha avviato l’istruttoria tramite i sistemi applicativi Con.Te e LimeFit, acquisendo i questionari e la documentazione contabile, inclusi i dati trasmessi alla BDAP.
A seguito della richiesta istruttoria, il Comune ha fornito le proprie note di risposta con la relativa documentazione allegata. Il magistrato istruttore ha quindi completato l’esame dei profili relativi al risultato di amministrazione, alla capacità di indebitamento e al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, sottoponendo gli esiti all’adunanza della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito la cornice normativa del controllo di legalità finanziaria, richiamando l’art. 148-bis Tuel, come introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012 convertito dalla l. n. 213/2012. La norma prevede l’esame dei rendiconti per verificare il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l’osservanza del vincolo di indebitamento costituzionale e la sostenibilità dell’indebitamento, nonché l’assenza di irregolarità che possano compromettere gli equilibri economico-finanziari. Il comma 3 dell’articolo citato impone l’adozione di specifiche pronunce di accertamento solo in caso di emersione di squilibri, mancata copertura di spese o violazione di norme sulla regolarità della gestione.
L’attività è stata condotta secondo i parametri definiti nella deliberazione n. 171/2014 della Sezione, confermati per l’esercizio 2024. La Sezione ha valutato gli esiti del controllo, che non hanno evidenziato irregolarità tali da richiedere una revisione del risultato di amministrazione o l’adozione di una pronuncia specifica o di una segnalazione.
La deliberazione chiarisce che l’esame, di natura monitoria, si è basato esclusivamente sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall’ente, senza ricostruzione analitica delle operazioni gestionali. La conclusione senza rilievi è pertanto limitata ai profili e ai parametri esaminati e non esclude che aspetti non emersi possano formare oggetto di verifiche successive. In ragione di tali accertamenti, la Sezione ha disposto la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale, al Sindaco e all’organo di revisione, con comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, e l’ha dichiarata soggetta all’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013.
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Nota della Redazione
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