Ricongiunzione una sola volta e sistema retributivo per sommatoria dei periodi (Corte dei Conti Sez. I App. n. 195 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979, può essere esercitata una sola volta, salvo eccezioni non ricorrenti: la presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione relativa al medesimo periodo comporta rinuncia implicita alla prima, con la conseguenza che resta precluso il perfezionamento del procedimento e il riconoscimento del sistema retributivo su quella base. È invece ammissibile, e va esaminata nel merito, la domanda di riliquidazione della pensione con il sistema interamente retributivo fondata sulla mera sommatoria dei contributi, indipendentemente dalla ricongiunzione, quando tale richiesta risulti prospettata in via subordinata nella diffida presentata in sede amministrativa.
Il Fatto
Un ex appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio nel 2018 e titolare di pensione liquidata con il sistema misto, ha chiesto in primo grado il ricalcolo con il più favorevole sistema retributivo, assumendo di aver maturato al 31.12.1995 un’anzianità superiore a 18 anni per effetto della sommatoria di due periodi contributivi: mesi 10 e giorni 8 nella Cassa Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti e 17 anni e 3 mesi nella Cassa pensioni dipendenti dello Stato.
Il ricorrente ha formulato una domanda principale di ricongiunzione, una subordinata fondata sulla sola sommatoria e una ulteriore subordinata di ricalcolo della quota retributiva ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La Sezione campana, con sentenza n. 459/2021, ha accolto solo la terza domanda, rigettando la principale per mancato pagamento degli oneri di ricongiunzione e dichiarando inammissibile la subordinata per difetto di previa richiesta amministrativa. Il pensionato ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima d’Appello ha esaminato anzitutto le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’appellante ai sensi degli artt. 193 e 194 c.g.c. in relazione alla documentazione depositata tardivamente dall’INPS. Il Collegio ha rilevato che già dagli atti di primo grado emergeva la presentazione di una prima domanda di ricongiunzione nel 2016, con calcolo del contributo riferito al periodo dall’1.04.1978 al 31.10.1980, per complessivi mesi 10 e giorni 8.
Sempre dalla documentazione di causa risultava, e pacifico tra le parti, il deposito di una seconda domanda di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979 in data 30.4.2018, relativa al medesimo periodo. La Corte ha ritenuto che, per effetto di questa seconda istanza, dovesse intendersi intervenuta una rinuncia implicita alla prima.
Su tale presupposto il Collegio ha confermato il rigetto della domanda principale, ma ha corretto la motivazione del primo giudice: la preclusione non deriva tanto dal mancato pagamento degli oneri ex art. 5 della legge n. 29/1979, quanto piuttosto dalla previsione dell’art. 4 della stessa legge, per cui la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, non ricorrendo nel caso di specie le eccezioni previste.
È invece fondato il secondo motivo di appello. Il giudice territoriale aveva dichiarato inammissibile la domanda subordinata per assenza della previa richiesta amministrativa, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b) del c.g.c. La Corte ha però accertato che nella diffida del 12.1.2019 e nel ricorso amministrativo del 13.1.2019 era contenuta proprio la richiesta, in via subordinata, di ricalcolo della pensione con il sistema retributivo a prescindere dalla ricongiunzione.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 199, secondo comma, del c.g.c., gli atti sono stati rimessi al primo giudice in diversa composizione fisica per la prosecuzione del giudizio nel merito sulla sola domanda subordinata, con pronuncia anche sulle spese del grado di appello.
Nota della Redazione
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