Gestione economale comunale, violato il principio di cassa e discarico solo parziale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 31 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La gestione economale comunale è gestione di cassa: deve chiudersi al 31 dicembre di ogni esercizio, senza riporti all’esercizio successivo, senza residui attivi e senza operazioni riferite a fatti di gestione di esercizi diversi. Le previsioni del regolamento comunale di contabilità che consentano riporti o residui sono disposizioni gerarchicamente subordinate alla legge e non possono derogare al principio di cassa. L’economo, quale agente contabile, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti e risponde delle spese non ammesse al discarico quando la documentazione giustificativa è carente o la spesa è illegittima. La sola apposizione del visto sulla fattura o nota di spesa non rende regolare il pagamento. L’approvazione della gestione da parte del superiore gerarchico non esclude la responsabilità dell’agente.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione economale del 2019 del Comune di Foggia, relativa alle anticipazioni per le piccole spese. Il magistrato relatore, con relazione n. 426/2023, ha prospettato plurimi profili di irregolarità e ha chiesto la ricompilazione del conto e la condanna dell’economo alla restituzione di Euro 127.136,17. La Procura regionale ha confermato le conclusioni.
L’agente contabile si è costituito chiedendo il discarico integrale. Ha sostenuto di avere agito nei limiti del regolamento e sotto la vigilanza del responsabile del servizio finanziario, imputando i ritardi a fattori organizzativi e all’emergenza COVID, ed escludendo comunque la colpa grave e la sussistenza di un danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la richiesta di ricompilazione: considerate le caratteristiche delle irregolarità, una nuova compilazione non sarebbe risolutiva. Verifica quindi analiticamente i rilievi e li conferma nella quasi totalità.
Quanto alle determinazioni trimestrali di discarico, la difesa adduce giustificazioni organizzative e l’emergenza sanitaria. Restano però le palesi violazioni delle disposizioni del regolamento, con ritardi di circa due anni. Le anticipazioni aperte nel 2019 e chiuse in esercizi successivi confermano l’irregolarità sotto il profilo della tempestività di rendicontazione e reintegro.
Sulla formazione di residui, il Collegio richiama il principio per cui la gestione economale è gestione di cassa. La norma regolamentare invocata dalla difesa è gerarchicamente subordinata alla legge e contrasta con la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti (Sez. Giur. Veneto n. 21/2017, Sez. Giur. Liguria n. 120/2015, Sez. Giur. Veneto n. 118/2019). Il saldo iniziale rappresentato come residuo attivo è incompatibile con tale principio.
Analoga conferma riguarda i pagamenti di spese riferite a esercizi precedenti e le spese non inerenti. La difesa richiama una pronuncia della Sezione Giurisdizionale per il Molise (n. 39/2021), che giustificherebbe le anomalie solo in casi eccezionali, evenienza qui non ricorrente. Neppure risulta provata la richiesta verbale del responsabile di servizio: dove il responsabile coincideva con l’economo, la documentazione non è stata prodotta.
Sul superamento del limite di spesa e sulla disciplina regolamentare della cassa economale, le giustificazioni non sono persuasive. L’art. 181, comma 6, del regolamento prevede che nessun pagamento può essere disposto in assenza di regolare documentazione giustificativa: la sola apposizione del visto sulla fattura o nota di spesa non basta (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana n. 246/2013). Irrilevante è l’approvazione della gestione da parte del superiore gerarchico, poiché i vizi sono numerosi e ripetuti e integrano grave negligenza (Sez. Giur. Calabria n. 115/2023).
Il Collegio dichiara quindi l’irregolarità del conto e, discostandosi in parte dalle richieste del relatore, ammette al discarico alcuni buoni, riducendo il debito. Condanna l’agente alla restituzione di Euro 111.677,00, oltre rivalutazione monetaria dalla chiusura del conto e interessi legali dalla pubblicazione fino al soddisfo, con spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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