Riscatto maggiorazioni servizio militare prima del 1997 e superamento del quinquennio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 15 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla maggiorazione del periodo di servizio militare ai fini pensionistici, prevista dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. 165/1997, sorge con il verificarsi del fatto costitutivo rappresentato dallo svolgimento del servizio, e non con la presentazione della domanda di riscatto. La domanda e il pagamento dell’onere di riscatto costituiscono mere modalità operative di esercizio del diritto già acquisito. Ne consegue che il limite massimo di cinque anni non opera come sbarramento temporale alla proposizione dell’istanza: rileva unicamente che il servizio sia stato svolto prima del 31.12.1997, con la conseguenza che gli aumenti maturati entro tale data sono riconosciuti validi anche se eccedenti il quinquennio, ai sensi dell’art. 7, comma 3, D.Lgs. 165/1997. Il calcolo dell’onere è ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, Luogotenente dell’Aeronautica Militare, ha chiesto all’I.N.P.S. il riscatto oneroso del servizio militare prestato dal 13 ottobre 1986 al 31 dicembre 1995, per ottenere le maggiorazioni pensionistiche ex art. 5, comma 3, D.Lgs. 165/1997 entro il limite di cinque anni. L’Istituto ha respinto l’istanza con provvedimento del 22 maggio 2023, sul rilievo che alla data della domanda il ricorrente aveva già maturato il periodo massimo di maggiorazioni, indipendentemente dalla collocazione temporale delle stesse.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Sezione giurisdizionale per la Puglia, chiedendo l’accertamento del diritto al riscatto per circa un anno e nove mesi (un quinto di nove anni, due mesi e diciassette giorni) e la condanna dell’Istituto al pagamento delle spese. L’I.N.P.S. si è costituito eccependo l’infondatezza della domanda e richiamando la propria circolare n. 119 del 2018.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto rilevato che lo status di militare del ricorrente e la natura del servizio oggetto della domanda sono incontestati tra le parti e risultano confermati dallo stato matricolare depositato in giudizio.
Il percorso argomentativo muove dal richiamo di un precedente della stessa Sezione (Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 14 gennaio 2022, n. 21), secondo cui l’art. 5, comma 3, D.Lgs. 165/1997 consente di riscattare il servizio militare comunque prestato, anche in posizione di pre-ruolo, per il riconoscimento della supervalutazione di un quinto. Il collegio valorizza altresì l’art. 7, comma 3, D.Lgs. 165/1997, che nella disciplina transitoria riconosce validi ai fini pensionistici gli aumenti dei periodi di servizio maturati alla data di entrata in vigore del decreto, anche se eccedenti i cinque anni.
Da qui la Corte trae il corollario che lo spartiacque temporale per attribuire la supervalutazione oltre il limite del quinquennio è costituito unicamente dall’avvenuto svolgimento del servizio alla data del 31.12.1997, con conseguente maturazione e acquisizione del periodo alla posizione contributiva dell’interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Il giudice aderisce poi all’insegnamento della Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’appello (5 luglio 2021, n. 223), per cui non è la domanda di riscatto a far sorgere il diritto alla maggiorazione, ma il verificarsi del fatto costitutivo. La domanda e il pagamento dell’onere sono solo modalità operative. In ambito previdenziale è possibile che il titolare non proponga immediatamente l’istanza senza che ciò escluda il diritto, in assenza di un termine di decadenza espressamente previsto.
A conferma, la Corte richiama l’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 184/1997, che ancora il calcolo dell’onere alla collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto e non al momento della domanda. Pertanto, fermo il limite dei cinque anni, il pensionato può scegliere di riscattare un determinato periodo per raggiungere una data anzianità, ove ciò comporti maggiori benefici. I periodi eccedenti il quinquennio maturati dopo il 1.01.1998 restano invece non valutabili, in ossequio all’art. 7, comma 1, d.lgs. 165/1997.
Applicando tali principi, il collegio ha accertato che il servizio invocato è stato svolto in un arco temporale anteriore al 31 dicembre 1997 e ha quindi dichiarato la riscattabilità del periodo dal 13 ottobre 1986 al 31 dicembre 1995, condannando l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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