Obblighi di pulizia delle palestre scolastiche assolvibili per equivalente economico (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 215 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi di gestione, cura e pulizia degli impianti sportivi scolastici e delle relative attrezzature, posti a carico delle società e delle associazioni sportive dall’art. 96, comma 4-bis, del d.lgs. n. 297/1994 per gli utilizzi al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio scolastico, possono essere assolti per equivalente economico, mediante corresponsione al Comune concedente, che provveda alla relativa manutenzione, pulizia e al pagamento delle utenze, di un canone/corrispettivo determinato sulla base di tariffe orarie. La concessione dell’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico sulla base di tariffe agevolate deve essere sorretta da adeguata motivazione delle ragioni di interesse pubblico perseguite, nel rispetto dei canoni di buon andamento e parità di trattamento, fermo restando il limite della spesa storica destinata alla diffusione delle pratiche motorie e sportive sostenuta alla data di entrata in vigore della legge n. 53/2026.
Il Fatto
Il Sindaco del comune di Villa d’Almè ha formulato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e dell’art. 2 della legge n. 1/2026, avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 96, comma 4-bis, del d.lgs. n. 297/1994, introdotto dalla legge n. 53/2026 (c.d. legge “palestre aperte”).
L’Ente, che gestisce le palestre scolastiche in orario extrascolastico sulla base di un regolamento comunale del 2016, provvedendo direttamente a manutenzione, pulizia e utenze e ricevendo dagli utilizzatori un canone determinato su tariffe orarie, ha chiesto se gli obblighi di pulizia a carico del concessionario possano intendersi assolti mediante il pagamento del canone concessorio e se il divieto di introdurre nuovi o maggiori oneri consenta di proseguire con la spesa storica sin qui sostenuta per la promozione delle pratiche motorie e sportive.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente esaminato i requisiti di ammissibilità della richiesta, ritenendola ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente, sia sotto il profilo oggettivo, vertendo sulla gestione del patrimonio pubblico e sugli effetti finanziari sul bilancio comunale derivanti dall’applicazione della disposizione in materia di gestione e uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la legge n. 53/2026, modificando il d.lgs. n. 297/1994 e il d.lgs. n. 38/2021, persegue la finalità di promuovere il benessere psicofisico dei cittadini e l’accessibilità dello sport, garantendo al contempo, attraverso la previsione degli obblighi di gestione, cura e pulizia a carico degli utilizzatori, che gli impianti restino disponibili e funzionali per le attività scolastiche senza oneri supplementari per la scuola.
La Corte ha quindi affermato che l’assolvimento per equivalente economico degli obblighi in questione, mediante versamento di un canone/corrispettivo al Comune che provvede alla pulizia tramite propria impresa appaltatrice, costituisce modalità idonea a realizzare la prescrizione normativa. L’eventuale insufficienza della tariffa a remunerare l’intero onere economico pone tuttavia un tema di contribuzione del Comune in favore dell’utilizzatore, la cui legittimità è subordinata a una adeguata motivazione sulle ragioni di interesse pubblico perseguite, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990.
La Sezione ha infine precisato che, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, la scelta non dovrà determinare incremento della spesa storica destinata alla promozione e diffusione della pratica motoria, sostenuta dal Comune sino alla data di entrata in vigore del nuovo comma 4-bis, e che l’applicazione dell’esimente della responsabilità ex art. 2 della legge n. 1/2026 è rigorosamente subordinata alla corrispondenza precisa e puntuale della realtà fattuale con la ricostruzione fornita dall’Ente in sede di istanza.
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Nota della Redazione
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